Aeroporto Peretola, la disputa prosegue, con un comunicato

ASSOCIAZIONE VAS Vita, Ambiente e Salute Onlus:

Prato,17 aprile 2020 COMUNICATO STAMPA

Avevamo già scritto il 4 Aprile, sull’iter della nuova procedura di VAS, proposta dalla Giunta Regionale per riproporre il nuovo aeroporto.

Nel frattempo abbiamo preso atto delle dichiarazioni di CISL e altri soggetti interessati nel continuare a proporre “voli pindarici”, peraltro senza nessun fondamento tecnico-procedurale che dimostra la superficialità della “scelta sponsorizzata”.

https://tuttosesto.net/aeroporti-cisl-utilizzare-tempo-sospeso-per-attuare-interventi-a-firenze-e

pisa/

Neppure il dover prendere atto della “rivoluzione mondiale sulla metodologia di trasporto” scoraggia questi “granitici paladini” difensori del nulla, che pretendono di voler sparlare senza aver mai letto le carte, preferendo solo esternazioni mediatiche alla “contrapposizione nel merito tecnico delle questioni trattate.”

Se il mondo del trasporto cambierà radicalmente, e non lo diciamo Noi, lo dicono tutti a livello mondiale, salvo prenderne atto qui in Toscana, …non è proprio necessario un Nuovo Aeroporto a Firenze, basta e avanza quello che c’è, visto che sarà ancora ridimensionato.

Ma siccome ancora non basta, …… allora qualcuno ….. “ è stato ancora più chiaro”, per cui chiediamo ai Consiglieri Regionali, Fattori, Giannarelli e Spinelli …. di parlare loro con la Giunta Regionale irresponsabile e impreparata, con il Consigliere Stella che sparla senza conoscere le carte, e pure con la CISL poiché noi non vogliamo perdere tempo con gli ottusi.

Nella prima lettera la Commissione UE dichiara “escludendo che il progetto possa essere realizzato nella sua forma attuale”, .. chiaro no. !!!, nella seconda lettera confermando che il contenzioso UE sul procedimento di VIA è stato archiviato, chiarisce che rimane in piedi la messa in mora sulla “corretta trasposizione della direttiva (VIA 52/2014) nell’ordinamento giuridico italiano” da noi denunciata a seguito dell’emissione del D.lgs. 104/2017 che aveva permesso oltre il primo Parere della Commissione Nazionale di VIA del 2 dicembre 2016, tre successivi pareri alleggeriti per concedere la compatibilità del Decreto di VIA 377/2017. Quindi se la Regione, non sa come interpretare le leggi UE, noi siamo disponibili ….. per una

consulenza gratuita.

ASSOCIAZIONE VAS Vita, Ambiente e Salute Onlus

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Aeroporto Peretola, nonostante la sentenza del CdS riproposto il masterplan

Ignorata l'ipotesi che l'infrastruttura sia incompatibile con il territorio! Ma la costruzione di una infrastruttura aeroportuale ex-novo nello stesso spazio-sedime nel quale è stato pianificato il “nuovo” masterplan di Peretola sarebbe compatibile con il RCEA-Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, il Regolamento 139/2014 della UE e con gli standards EASA ed ICAO?

Possibile che i “patrocinatori” della nuova Peretola non si siano posti questo interrogativo?

Con il comunicato del CdA di Toscana Aeroporti in data 20 Febbraio 2020, a fronte della sentenza del TAR che aveva stoppato l'iter per la nuova pista. Provvedimento reiterato dal Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di Toscana Aeroporti contro la stessa sentenza del TAR, tale dubbio non sembrerebbe esser stato posto e tantomeno analizzato.

Il testo del Toscana Aeroporti rileva:

"l Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A , riunitosi in data odierna sotto la Presidenza  di Marco Carrai, ha preso atto e esaminato il contenuto delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno respinto i ricorsi presentati, tra gli altri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero per i Beni Culturali, dell'Enac, dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Toscana Aeroporti stessa in merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 723 del 2019.

Nella piena consapevolezza della necessità dell'Aeroporto di Firenze di dotarsi di una nuova pista e di un nuovo terminal per rispondere alle evidenti criticità infrastrutturali dello scalo - così come evidenziato anche nella missiva odierna dell’ENAC che chiede di porre in essere le attività di analisi, studio e progettazione confermando così la volontà di ENAC stessa per la realizzazione delle nuova pista di volo - , il CdA ha deliberato di procedere con gli atti necessari per portare avanti il procedimento relativo a Masterplan dell’Aeroporto di Firenze". 21 Febbraio 2020

Aeroporto Peretola, anche il Consiglio di Stato lo boccia, con la VIA

Fondamentale, comunque, la Valutazione Ambientale Strategica-VAS! Il ricorso di Toscana Aeroporti  contro il pronunciamento del TAR della Toscana relativo al decreto di VIA dell'aeroporto di Peretola è stato argomentato nelle 95 pagine della “Sentenza” del Consiglio di Stato, pronunciato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta).

Esultano i cittadini ed i comitati della Piana ed il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi .

Sono l’Associazione VAS, Vita Ambiente Salute Onlus, Comitato “No Aeroporto”, Comitato Mente Locale della Piana, Medicina Democratica Movimento di Lotta della Salute Onlus, Associazione Forum Ambientalista, Comitato Chiusura Inceneritore di Montale, Comitato Oltre, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Prato, Comitato Ambientale di Casale, Associazione Politico Culturale Farecittà, Comitato Campigiano No Aeroporto, Associazione Pisa in Comune, Circolo Territoriale di Campi Bisenzio di Sinistra Italiana.

Ma anche la “Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio, Partito della Rifondazione Comunista

– Comitato Regionale della Toscana, Comitato Difendiamo La Nostra Salute Prato Sud, signori Franco Aspite, Leonardo Becheri, Gabriele Capasso, Alessandra Fiesoli, Marilena Garnier, Angelo Gestri, Tommaso Grassi, Antonio Longo, Erica Mazzetti, Roberto Mennini, Carla Pieraccini, Luca Roti, Sanesi Paolo Andrea, Monica Sgherri, Giorgio Silli, Alberto Toccafondi, Mariangela Verdolini, Barbara Vestrucci, non costituitisi in giudizio”.

Ecco, comunque, alcuni stralci della sentenza:

- "l'illegitimità dei provvedimenti impugnati comporta la necessità di rinnovare il procedimento, ivi compresa la valutazione relativa all'eventuale istituzione di un osservatorio ambientale e alla sua composizione";

- "sono infondati nel merito e debbono essere respinti" l'appello principale proposto da Toscana Aeroporti e gli appelli incidentali proposti da Comune di Firenze, Regione Toscana, Enac, ministero dell'Ambiente e ministero dei Beni culturali;

- "La lettura congiunta delle valutazioni svolte dalla Commissione Via unitamente al contenuto delle correlate 'prescrizioni' denota la manifesta irragionevolezza del giudizio positivo da questa espresso, e quindi dell'impugnato decreto che lo recepisce";

- ”appare quindi condivisibile la considerazione del Tar secondo cui le scelte progettuali, relative ad aspetti qualificanti del progetto, devono essere verificate in sede di Via, e non già in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni".

- "il raffronto tra le valutazioni della Commissione e il contenuto delle prescrizioni consente poi di concludere che essa non si è limitata a dettare condizioni ambientali ma, da un lato, ha imposto la ricerca e/o lo sviluppo di nuove soluzioni progettuali, dall'altro ha richiesto l'effettuazione e/o l'approfondimento di studi che avrebbero dovuto essere presentati ex ante ai fini dell'ottenimento della Via e non semplicemente verificati ex post in sede di ottemperanza".

- “Inoltre, “se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VAS prevede la possibilità di utilizzare le informazioni pertinenti ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa dell'Unione, l’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che la valutazione ambientale effettuata ai sensi della stessa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva VIA”. Pertanto, “una valutazione dell’impatto ambientale effettuata a norma della direttiva VIA non può dispensare dall’obbligo di effettuare la valutazione ambientale prescritta dalla direttiva VAS allo scopo di rispondere ad aspetti ambientali ad essa specifici” (così ancora Corte Giustizia UE, 7 giugno 2018, parr. 64 e 65)”;

- “In questo senso, anche il giudice amministrativo italiano ha messo in evidenza che “La differenza sostanziale fra VAS e VIA risiede nel fatto che la prima prende in esame l'incidenza che i piani e i programmi urbanistici, paesaggistici, etc., possono avere su un’“area vasta”. Questo perché un p.r.g. o un piano delle attività estrattive o uno qualsiasi degli altri piani e programmi indicati dall' art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006 implicano un potenziale stravolgimento dell'intero territorio al quale il piano o programma si riferisce. [...] . La VAS analizza quindi tutte le possibili interrelazioni che simili decisioni possono arrecare alla salute umana, al paesaggio, all'ambiente in genere, al traffico, all'economia, etc. di tutto il territorio coinvolto dal piano. L'analisi tuttavia, è condotta ad un livello più astratto, perché non è sicuro se il piano sarà effettivamente attuato nella sua N. 07176/2019 REG.RIC. integralità, se tale attuazione avverrà in un arco temporale circoscritto e/o se sarà del tutto conforme a quanto ipotizzato, e così via. La VIA, al contrario, analizza l'impatto ambientale del singolo progetto, il che vuol dire che essa prende in esame impatti inevitabilmente più circoscritti - perché il progetto riguarda una porzione del territorio in ogni caso più ridotta rispetto a quella investita dal piano – ma maggiormente valutabili - perché il progetto, rispetto al piano, si basa su dati concreti, necessariamente definiti e più attuali rispetto a quelli avuti presenti in sede di redazione del piano e quindi di effettuazione della VAS [...]” (TAR per leMarche, sez. I, sentenza n. 291 del 6 marzo 2014)”. 14 Febbraio 2020