mercoledì 02 novembre 2011 07:02 Età: 13 yrs

Linate 10anni dopo, ANACNA richiede una rettifica a "la Repubblica"

Categoria: Linate, "Cold Case" , Aviation topics, Std ICAO ENAC, Aerolinee, Human factor, Piani di rischio, Incidenti aerei, Dossier, Archivio

 

L'esigenza scaturita da una intervista all'ex Sindaco di Milano Albertini

Dopo un articolo apparso sul quotidiano "la Repubblica", lo scorso 7 ottobre 2011  a firma Rodolfo Sala, nell'occasione dei primi dieci anni dell'incidente aereo  tra un MD 87 e un Cessna, dal titolo "Tutto per una distrazione nessuna colpa della società", sottotitolo "Albertini: il radar c’era sbagliò l’operatore" nel contesto del quale l’ex Sindaco di Milano, Comune che possiede la maggioranza azionario della Società SEA, esercente dello scalo Forlanini, il Presidente ANACNA dott. Bruno Barra ha richiesto l'integrale pubblicazione di una lettera con adeguate precisazioni e doverose  rettifiche.

 

Aerohabitat dopo aver ricevuto da ANACNA la lettera in questione, nel quadro dell'analisi e indagine condotta autonomamente e in piena indipendenza sull'incidente del 8 ottobre 2001, pubblica molto volentieri la nota sottostante. Lo fa per tre semplici ragioni:

 

1) E' una presa di posizione autorevole e necessaria per ristabilire la verità processuale storicamente avvenuta;

2) E' una nota del tutto condivisa da Aerohabitat CentroStudi;

3) Potrà servire alla riapertura del processo al fine di recuperare un scenario investigativo rimasto stranamente sullo sfondo dell'inchiesta e, probabilmente, disegnare una diversa motivazione della dinamica incidentale. Imponendo all'attenzione degli investigatori la scelta deliberata. Affossando finalmente qualsivoglia causa incidentale derivata da distrazione e/o errore umano.

Al direttore di “La  Repubblica”

Redazione Milano20139 - Via Nervesa, 21

Roma, 26 ottobre 2011

Egregio Direttore,

in merito all’articolo riportato su La Repubblica del 7 ottobre 2011  a firma Rodolfo Sala, dal titolo 'Tutto per una distrazione nessuna colpa della società”, sottotitolo “ Albertini: il radar c’era sbagliò l’operatore” nel contesto del quale l’ex Sindaco di Milano avrebbe dichiarato tra le altre:

  • “…omississ…posso capire le disfunzioni, ma il Comune, come azionista della Sea, non portava la più lontana responsabilità. E neppure la Sea, come peraltro acclarato dalla conclusione dei processi dal momento che la gestione del traffico aereo non è di sua competenza ….omississ….;
  • “…omississ…quel che successe fu un' immane tragedia dovuta a un incidente drammatico. Insomma, il radar di terra c' era anche allora, tutto avvenne per la distrazione di un operatore“…omississ…”

 

ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.47, art.8 , La invito cortesemente a pubblicare, sul Suo quotidiano, nella sua interezza ed in testa di pagina e collocata nelle stesse pagine la rettifica di seguito riportata:

  • Non corrisponde al vero che sia stato acclarato nei tre gradi di giudizio che SEA non abbia avuto alcuna responsabilità nella produzione del disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 2001. Questa falsa affermazione è smentita dal giudicato finale della Suprema Corte di Cassazione del 20 febbraio 2008 con il quale 2 alti dirigenti SEA sono stati condannati alla pena di anni 3 di reclusione per “aver omesso di "adottare e verificare un sistema di segnalazione direzionale e di locazione adeguatamente vistoso ed efficace all'ingresso del piazzale di Linate Ovest della via di rullaggio posta sul raccordo aeroportuale R6" e quindi per “lo stato in cui versava la segnaletica sul piazzale Ovest” dell’aeroporto di Milano Linate”.

  • Non corrisponde al vero che la sciagura aerea avvenne per la sola “distrazione” di un operatore in quanto non solo tale difetto attentivo non trova riscontro nelle motivazioni della sentenza della Cassazione, ma oltre all’operatore di terra vi sono state altre 7 condanne definitive di dirigenti ENAV e SEA la cui entità di pena, fatte le debite proporzioni tra la scelta del rito normale – abbreviato, sono state tutte superiori a quella comminata al controllore del traffico aereo.

  • E’ completamente falsa e destituita di qualsiasi fondamento nonché fortemente lesiva della professionalità del controllore del traffico aereo in servizio l’affermazione che in occasione della tragica collisione aerea il radar di terra fosse disponibile e che tutto avvenne per la distrazione dell’operatore di terra.

   

  • Basta considerare in proposito che l’Amministratore Delegato di ENAV (condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi) ed il Direttore Generale di ENAV (condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi) hanno subito tali condanne definitive soprattutto per l'assenza del radar di terra al momento dell’incidente e conseguentemente il ritardo della sua installazione e per il fatto che avevano l’obbligo “di provvedere per tempo alla sostituzione di un'apparecchiatura obsoleta e prossima a compiere il proprio ciclo vitale".  Per quanto evidenziato nel giudicato “il controllo del traffico di mezzi mobili sulla superficie aeroportuale è un aspetto importantissimo della sicurezza di un aeroporto, perché gran parte degli incidenti aerei avviene proprio sulla superficie aeroportuale” . La Corte di Cassazione ha rilevato in proposito che "la 'morte del radar ASMI alla fine del novembre 1999 aveva indebolito il sistema di sicurezza di Linate”.

In sostanza per quanto sopra descritto il radar di terra di vecchia generazione era stato dismesso ben 2 anni prima del verificarsi del disastro e tale fatto era ampiamente stato diffuso dai media nel corso del processo di primo grado e d’appello del cui andamento l’intervistato non poteva non essere a conoscenza, essendo ancora sindaco di Milano nell’anno 2006.

 

Distinti saluti

Il Presidente ANACNA

dott. Bruno  Barra