martedì 11 settembre 2012 06:02 Età: 12 yrs

IRESA questa sconosciuta, dieci anni dopo

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Pubblicazioni, Archivio, Dossier, Ambiente, Low cost, Imp. acustico, Convegni

 

L'imposta sul rumore aereo è ancora un traguardo da raggiungere.

L'IRESA è l'acronimo dell'Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili. Era stata varata nel dal 2001. Una norma nata ancora prima e che in seguito ad un decreto del Presidente della Repubblica, era il 1990, è stata regolamentata come DPR il 26 agosto 1993. Lo scopo è la riscossione di un tributo di scopo che ogni aerolinea avrebbe dovuto versare per formare un fondo con un singolo obiettivo: di ridurre l’inquinamento acustico nelle zone circostanti gli scali. Una imposta che avrebbe dovuto essere incassata da ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo e atterraggio degli aerei civili negli aeroporti.

Una attesa lunga e al momento vana. Ora, dopo la ratifica di normative di federalismo fiscale del 2011, anche la Corte dei Conti è intervenuta (deliberazione n.7/2012/G) stabilendo che l’IRESA sarà adottata dal 1  gennaio 2013. Le amministrazioni Regionali hanno sei mesi di tempo per mettersi in regola.

 

Cosa accadrà? In attesa che qualcosa accada. nel frattempo presentiamo la mozione dei consiglieri Filiberto Zaratti e Luigi Nieri della Regione Lazio.

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio On. Mario Abbruzzese

 MOZIONE

 

Oggetto: Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili

 premesso che:

 

1. l’uso degli aeroporti, da parte di soggetti pubblici e privati, comporta il pagamento di diritti aeroportuali, sia per l’approdo, la partenza, la sosta ed il ricovero degli aeromobili sia per l’imbarco dei passeggeri. La legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, disciplina la misura di tali diritti, il regime delle esenzioni, la graduale soppressione delle agevolazione preesistenti, la procedura per l’aggiornamento biennale del loro importo. Le modalità per l’accertamento, riscossione e versamento, sono precisate nel regolamento d’esecuzione (DPR 15 novembre 1982, n. 1085) mentre all’aggiornamento della determinazione tariffaria dei diritti aeroportuali si procede con decreto interministeriale del Ministero dei Trasporti e delle Finanze (da ultimo DI 14 novembre 2000, n. 140T). Con la legge 165/90, norma di carattere esclusivamente fiscale, intitolata: “Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell’IVA e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti” il legislatore, all’art. 10, comma 1, ha istituito un’imposta erariale, in aggiunta ai diritti aeroportuali previsti dalla legge 324/76;

 

2. la stessa legge 165/90, al comma 4, prevede che il 65% di dette entrate sia finalizzato alla tutela dell’ambiente, e, più precisamente che: “una quota pari al 40% dei versamenti risultati in sede consuntiva è assegnata nell’anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25% è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’Ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell’ambiente”;

 

3. la legge rinviava ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso (e, quindi, entro il 28 giugno 1990), la regolamentazione dell’accertamento della riscossione e del versamento dell’imposta nonché la misura dell’aliquota. Tale DPR è stato in realtà emanato più di tre anni dopo (DPR 26 agosto 1993, n. 434, pubblicato sulla G.U. del 5 nov. 1993);

 

4. conseguentemente, l’imposta erariale ha trovato di fatto applicazione a partire dall’esercizio finanziario 1994, quando per la prima volta sono stati iscritti a consuntivo i proventi dell’imposta con l’imputazione al capo XV - capitolo n. 2166 (Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

 

 

5. la quantificazione di detta imposta viene stabilita dall’art. 1 del regolamento di attuazione (DPR 434/93) in percentuali fisse commisurate alla rumorosità degli aeromobili e graduata secondo le norme internazionali di certificazione del rumore;

 

6. i soggetti competenti all’accertamento, riscossione e versamento dell’imposta aggiuntiva venivano individuati nel Direttore della circoscrizione relativamente agli aeroporti gestiti dallo Stato, e negli Enti e Società di gestione per gli aeroporti da questi gestiti in forza di leggi speciali;

 

7. successivamente, la legge n. 351 del 3 agosto 1995 “Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali ...” all’art. 1 comma 6 ter statuiva che l’accertamento, riscossione ed il versamento dell’imposta erariale istituita con l’art. 10 della legge 165/90 era di competenza degli Enti e Società di gestione di interi complessi aeroportuali;

 

8. in effetti la legge 351/95 non ha ancora trovato completa attuazione nonostante l’avvenuta emanazione del DM 12 novembre 1997 n. 521 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 1998 e della circolare 16 ottobre 1998 n. 13775 AC pubblicata sulla G.U. del 29 settembre 1998;

 

9. più recentemente il collegato alla Finanziaria 2000, legge 21 novembre 2000, n. 342, (VEDI ART. 90 E SUCC.) ha soppresso sia l’imposta derivante dal DPR 434/93, che l’imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’art. 18 della legge n. 449/97 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria del 1998). Il nuovo dispositivo, agli artt.90-95 istituisce, con effetto dall’anno 2001, l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili;

 

10. l’imposta, determinata sulla base dell’emissione sonora dell’aeromobile civile come indicata nelle norme di certificazione acustica internazionale, è destinata prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti, di cui alle zone A e B come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997. Le modalità applicative dell’imposta dovevano essere stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell’ambiente da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

 

11. l’art. 90, comma 4, della citata legge 342/2000, richiedeva un decreto del (all’epoca) Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro dell’ambiente per stabilire le modalità applicative dell’imposta. Da allora tuttavia il decreto non è ancora intervenuto ed a tale proposito, con deliberazione n. 30 del 28.12.2010, la Corte dei Conti ha deliberato una indagine al fine di conoscere quali ragioni di ordine sostanziale o procedimentale hanno impedito l’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’IRESA.

 

 

Rilevato che:

 

la Regione Lazio con la l.r. 28 aprile 2006, n. 4, art. 45, in attuazione della legge 342/2000 ha disciplinato le modalità di gestione del tributo, ma non ha dato effettiva attuazione al tributo stesso a motivo della mancata emanazione di apposito regolamento ministeriale per ciò che concerne le modalità di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero, rimborso dell’imposta, nonché di applicazione delle sanzioni;

 

Considerato che:

 

a) con deliberazione n. 7/2012/G la Corte dei conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato I, II e Collegio per il controllo sulle entrate nell’adunanza del 17 maggio 2012 ha approvato, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio, la Relazione concernente “Mancata emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei”;

b) la relazione, dopo accurata disamina della evoluzione normativa della questione, sottolinea come le Regioni, sia a statuto ordinario che speciale, non abbiano compreso che, a seguito di modifica legislativa, non era più necessario il decreto attuativo di cui precedentemente argomentato, per dare attuazione al tributo, evidenziando la poca sensibilità dimostrata in relazione all’aspetto sostanziale della vicenda rappresentato dalla composizione dell’assetto dei diversi interessi cui l’attuazione delle disposizioni relative all’IRESA tende:

c) il legislatore, infatti, è intervenuto sulla materia: in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, l’art. 8, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ha trasformato, tra gli altri tributi, l’imposta in questione in tributo proprio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2013;

d) nella relazione della Corte dei Conti si riporta la risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-08703, resa nella seduta della Camera del 24 marzo 2011, in cui il Governo testualmente ha affermato, sulla base di quanto rappresentato dalla competente direzione ministeriale, che “il Ministero dell’economia e delle finanze ritiene pleonastica l’emanazione del decreto ministeriale di cui al predetto articolo 90, comma 4, della citata legge 342 del 1990, alla luce di quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione. Infatti, l’articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera e), prevede la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato; il successivo comma 3 dello stesso articolo 117 dispone che sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Inoltre, il comma 6 dell’articolo 117 attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente. Infine, l’articolo 119 della Costituzione afferma che le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”;

e) dall’analisi delle norme summenzionate, così come interpretate da costante giurisprudenza della Corte costituzionale si evince che la disciplina sostanziale dei tributi definiti come regionali dalle singole leggi istitutive è riservata alla competenza statale mentre la loro attuazione può essere lasciata alle regioni nel pieno rispetto dei vincoli primari posti dal legislatore che, nel caso in esame, sono esplicitati dalla stessa legge n. 342 del 2000, articolo 90 e seguenti;

f) il Ministero ha ricordato che lo stesso decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, all’art. 8, ha qualificato come tributo proprio regionale l’imposta in esame, confermando quanto sostenuto dall’Ufficio in sede tecnica. Al riguardo, ha fatto presente che, per tributo proprio regionale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, si intende quello previsto dalla legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, che all’art. 7, comma 1, lettera b), n. 1, definisce come “tributi propri derivati” delle regioni quelli “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”, mentre la successiva lettera c) precisa che “per tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria”. Conclude, quindi, il Ministero che alla luce della giurisprudenza costituzionale, come evidenziato dalla risposta fornita alla citata interrogazione parlamentare, le norme dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, sono state considerate così dettagliate da poter essere ritenute come vere e proprie “norme cornice” e, di conseguenza, è stata valutata come non necessaria l’emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 4 del citato art. 90 della legge 342/2000, ai fini della concreta applicabilità del tributo

 

 

Preso atto che:

 

le Amministrazioni regionali interessate hanno a disposizione 6 mesi di tempo dalla data di trasmissione della deliberazione della Corte dei Conti n. 7/2012/G del 17 maggio 2012 per

 

comunicare i provvedimenti adottati

 

il Consiglio regionale del Lazio impegna il Presidente e la Giunta

I. a predisporre tutti gli atti regolamentari ed amministrativi affinché l'IRESA possa essere attuata a decorrere dal 1° gennaio 2013;

II. a valutare la possibilità di riscossione del tributo per quanto riguarda gli anni precedenti, stante l’obbligo di accantonamento di tale imposta da parte dei gestori aereoportuali;

III. a destinare, come previsto dalla normativa, almeno il 65% del gettito al finanziamento specifico di sistemi di monitoraggio acustico (CRISTAL) ed epidemiologico (SERA), nonché a misure specifiche di mitigazione dell'inquinamento ambientale e indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti, di cui alle zone A e B come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997.

 

Roma, 05.09.2012

 

I consiglieri regionali Filiberto Zaratti Luigi Nieri