Lo scorso 3 ottobre anche Aerohabitat con la news "Valutazione di Impatto Ambientale e aeroporti: il metodo "salami slices" è stato bocciato" aveva argomentato sulla risolutiva ed innovativa decisione della Commissione UE.
Il frazionamento dei progetti della V.I.A. aeroportuale avrebbe potuto pregiudicare anche lo Piano Nazionale Aeroporti! Alla fine il Parlamento Europeo ha legiferato una questione fondamentale aggiornando la Direttiva sulla valutazione d’impatto ambientale (VIA). Sulla materia ecco una prima iniziativa - presentata il 23 ottobre 2014 dal cons. Pietrangelo Pettenò della Regione Veneto - al fine di rendere efficace - a tutela dei cittadini e salvaguardia del territorio - tale provvedimento.
"La Giunta di attivi affinché ENAC ritiri l'istanza di Valutazione di di impatto Ambientale per l'ampliamento dell'aeroporto di Venezia
Presentata il 23 ottobre 2014 dal cons. Pettenò
Premesso che:
con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 85 del 28 luglio 2014, SAVE S.p.A., società che gestisce l’aeroporto di Venezia, ha promosso l’appalto del primo lotto dei lavori per l’ampliamento del terminal passeggeri;
in data 30 settembre 2014 l’Ente Nazionale Aviazione Civile ha presentato istanza di V.I.A. relativa al primo stralcio dei lavori relativi al Contratto di Programma ENAC-SAVE autorizzato con D.P.C.M. del 28 dicembre 2012: questa istanza è stata denominata “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Master Plan 2021”;
visto che:
il Master Plan relativo all’aeroporto di Venezia approvato dall’ENAC ha tuttavia come orizzonte temporale l’anno 2030 per un importo complessivo delle opere di 1764 milioni di euro: ENAC così ha presentato pertanto un’istanza di V.I.A. parziale, in quanto riguarda solo una parte dei lavori complessivi per un importo di “appena” 360 milioni di euro con scadenza nel 2021, quando la legge in vigore prevede che debba essere valutato l’intero progetto;
non risultano essere stati coinvolti nel procedimento di V.I.A. come enti interessati, i comuni di Cavallino Treporti, Jesolo, Meolo, Roncade e Casale sul Sile -oltre alla Provincia di Treviso-, comuni sorvolati e interessati dalle rotte aeree e pertanto soggetti a potenziale inquinamento acustico e atmosferico di origine aereonautica, come si evince dalle tavole allegate al Master Plan;
dato che:
il Parlamento Europeo ha recentemente approvato la nuova Direttiva V.I.A 2014/52/UE nella quale si richiamano, tra i vari, i seguenti punti chiave:
conflitto di interessi: è indispensabile assicurare l’assoluta indipendenza dell’autorità competente dal committente;
salami slicing: bisogna considerare l’effetto cumulativo dell’impatto ambientale di più progetti nella stessa zona, contrastando lo spacchettamento di un singolo progetto in sotto-progetti al fine di evitare l’obbligo di valutazione ambientale complessiva;
coinvolgimento del pubblico: è necessario rafforzare il ruolo degli interessati in tutte le fasi della procedura, promuovendo il dialogo tra i vari soggetti pubblici e privati, rendendo così l’iter chiaro e trasparente;
di conseguenza:
l’ENAC non può essere il proponente dell’istanza di V.I.A. in quanto è l’ente pubblico a cui spetta il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dai gestori degli aeroporti: siamo in presenza di un evidente caso di conflitto d’interesse da parte di ENAC, nel contempo “controllore e controllato”;
dovrebbe essere sottoposto a V.I.A. l’intero Master Plan e non solo alcune parti: si tratta di un palese caso di salami slicing, quando è evidente che l’intero progetto deve essere soggetto ad una “complessiva” procedura di V.I.A.;
il mancato coinvolgimento nel procedimento di V.I.A. dei comuni di Cavallino Treporti, Jesolo, Meolo, Roncade e Casale sul Sile, oltre alla Provincia di Treviso, comporterebbe in ogni caso il ritiro dell’istanza: la stessa giurisprudenza amministrativa, del resto, ha stabilito che il mancato coinvolgimento dell’ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti comporta l’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale (ex plurimis TAR Veneto, Sez. III – 02 febbraio 2010, n. 304);
richiamato:
l’art. 3-ter del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il quale prevede che la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale;
ciò premesso il sottoscritto consigliere chiede che la Giunta regionale intervenga presso il Ministero dell’Ambiente ed ENAC affinché sia ritirata l’istanza di V.I.A. denominata “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan 2021”, avviando nel contempo un processo partecipato e condiviso con enti locali e cittadini organizzati in cui affrontare le questioni legate allo sviluppo aeroportuale che deve essere innanzitutto compatibile sul piano sociale e ambientale".