Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ((Sezione Terza Ter) N. 05500/2015 REG.PROV.COLL. N. 00846/2012 REG.RIC. nel corso del 2015 ha pronunciato una sentenza che potrebbe aver rimesso in discussione il cosiddetto Piano di Rischio per incidente aereo voluto dal ENAC.
Nel dettaglio di cronaca tale provvedimento ha inteso annullare la deliberazione n. 47/2011 con cui il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC ha approvato l’emendamento al capitolo 9, paragrafo 6 – concernente i Piani di Rischio – del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”, e relativo estratto di verbale n. 7-C della seduta del Consiglio del 20 ottobre 2011 nonché, per quanto necessario, nuovo capitolo 9 paragrafo 6 del Regolamento in questione.
L'iniziativa era stata approntata dai comuni di Azzano San Paolo e di Orio al Serio, Municipi coinvolti da tale disposizione regolamentare in quanto vincolati dal Piano di Rischio della pista dell'aeroporto di Orio al serio di Bergamo.
Un secondo caso correlato alla stessa regolamentazione ENAC era stata promossa invece nel 2012, dal
Comune di Elmas, contro Enac - Ente nazionale per l’aviazione civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato e nei confronti di So.g.aer. – Società Gestione Aeroporto Cagliari-Helmas s.p.a.. Un ricorso in tal senso era stato proposto - sempre nel 2012 - anche dalla società Cagliari Calcio s.p.a..
In discussione erano e sono la pianificazione territoriale e i vincoli urbanisti nel comune di Azzano San Paolo e di Cagliari: la sentenza di fatto riduce l'estensione laterale da 1000 a 500 metri dello stesso Piano di Rischio per incidente aereo (piste codice 3 e 4) ripristinando e/o riaprendo, probabilmente, la pianificazione di altre destinazioni d'uso degli spazi prossimi alle piste di volo.
Ebbene, dopo la sentenza della primavera 2015 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) "definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla, nei sensi di cui in motivazione, la deliberazione dell’ENAC n. 47 del 20 ottobre 2011 e l’emendamento al Regolamento con la stessa approvato", la situazione quale é?
Sono forse in corso iniziative correttive ENAC o una qualche altra "politica del territorio" a tutela dell'attività aerea da un lato e la salvaguardia proattiva di quella dei residenti e cittadini dell'intorno delle piste?