venerdì 09 dicembre 2016 06:05 Età: 8 yrs

Aeroporto Venezia, altra interrogazione M5S sul rischio terzi

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Venezia, Safety Security , Pubblicazioni, Archivio, Dossier, Convegni, Incidenti aerei

 

Lo scalo opera, forse, in deroga all'art.715?

Nel 2015 l'aeroporto di Venezia aveva cumulato 79.564 movimenti con + 4,69% sull'anno precedente e 8.684.205 (+3,29%) di passeggeri e nel 2016 l'incremento prosegue. I movimenti in pista ad Ottobre 2016 sono risultati di 8.297, con +13.8%, con una variazione del + 10.3% nel movimenti dall'inizio anno. La "POLICY DI ATTUAZIONE DELL’ART. 715 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA E DELLA POLICY DI ATTUAZIONE DEL RISK ASSESSMENT" dell'ENAC (delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2010).

Il relativo documento di 12 pagine "approvato", a riguardo, è estremamente inequivocabile:

"APPLICABILITA’

L’articolo 715, riportato integralmente all’inizio del presente documento, prevede che Enac individui gli aeroporti su cui effettuare la valutazione del rischio. In tale ottica, in ragione dei limiti di affidabilità del modello, sono stati individuati i criteri di selezione di tali aeroporti che fanno riferimento a:

- volume di traffico di 50.000 movimenti/anno (attuale o previsto nel Piano di Sviluppo Aeroportuale)

- ubicazione in tessuti urbani sensibili e fortemente urbanizzati nelle vicinanze aeroportuali."

Uno stralcio del documento riporta anche:

"Lungo le direzioni di atterraggio e decollo per ogni direzione di pista viene costruita una griglia base con origine nel fine pista e con asse disposto lungo il prolungamento ideale della centerline, il modello di calcolo viene quindi applicato su ogni punto della griglia. In considerazione dell’elevato numero di punti e della complessità delle formule matematiche applicate è stato necessario costruire un apposito foglio di calcolo

elettronico. Una volta conclusa l’attività di calcolo, il modello fornisce livelli di rischio individuale che fanno riferimento alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto in un incidente aereo.

Tali livelli di rischio vengono calcolati per ogni punto della griglia sopra citata; a questo punto si passa alla rappresentazione grafica dei risultati riportando sulla planimetria dell’intorno aeroportuale le curve di isorischio caratterizzate dai valori di 1x10-4 ,1x10-5, 1x10-6. L’Applicazione del modello fornisce quindi una serie di curve di isorischio che vengono riportate sulla base cartografica rappresentante il territorio in cui è inserito l’aeroporto oggetto di studio".

A tale riguardo quindi, l'interrogazione posta dall'on. Arianna Spessotto di M5S, a tutela dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo oltre che dei cittadini residenti, appare del tutto motivata.

 

Interrogazione a risposta in Commissione

"Al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti per sapere premesso

che:

Il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 ha rivisto la disciplina della parte aeronautica del Codice della Navigazione ed ha introdotto al Capo III “Vincoli della proprietà privata” una nuova normativa che regola l’utilizzo e la gestione delle aeree limitrofe agli aeroporti, imponendo servitù e limitazioni sui territori limitrofi agli aeroporti, con vincoli che tengano maggiormente conto della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull’aeroporto considerato;

nello specifico, è stato introdotto l’art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche), le cui disposizioni prevedono che, al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, Enac individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione di impatto del rischio ( Piano di risk assesment), e che di tali valutazioni i Comuni debbano tener conto nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio;

il Consiglio di Amministrazione di ENAC,in attuazione di queste nuove prescrizioni del Codice della navigazione, con propria deliberazione n. 2/2010 in data 19 gennaio 2010, ha approvato il Documento che definisce la policy di attuazione delle misure di tutela del territorio interessato dalla valutazione di rischio effettuata dall'ENAC in linea con le previsioni normative contenute nell'art. 715 del Codice;

le misure di tutela generate dalle analisi svolte da ENAC, sulla base della Policy di Attuazione dell’art. 715, si concretizzano nell’individuazione dell’uso del territorio (carico antropico) e delle attività compatibili con il livello di rischio associato all’attività di volo che si svolge sull’aeroporto considerato, a cui fa seguito una fase di concertazione con i Comuni territorialmente competenti, nella quale devono essere approfondite le previsioni normative e relazionati i risultati della valutazione condotta da ENAC;

in particolare, l’art. 715 del Codice della navigazione e la relativa policy di attuazione prevedono che ENAC individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione del rischio conto terzi, fissando a tal fine come soglia di selezione il valore di 50 mila movimenti/anno;

in seguito alla concertazione, i Comuni interessati sono tenuti a recepire i risultati del risk assessment adattando i propri strumenti di gestione e pianificazione del territorio, sulla base delle planimetrie redatte da ENAC e trasmesse agli stessi, raffiguranti le curve di output da applicare per le misure di tutela;

risulta agli scriventi che, nonostante le richiamate previsioni di legge, il Piano di rischio conto terzi di cui in premessa, sebbene obbligatorio, non sia stato predisposto per l’aeroporto “Marco Polo” di Tessera, nonostante lo scalo veneziano superi ampiamente la soglia dei 50 mila movimenti annui, facendo registrare, secondo gli ultimi dati del volume di traffico aereo, circa 90 mila movimenti all’anno;

se il Ministro interrogato possa chiarire, per quanto di competenza, quanti e quali aeroporti presenti sul territorio nazionale, rientrino tra quelli soggetti, p er legge, alla redazione del Piano di risk assessment e quanti di questi abbiano proceduto all’effettivo adeguamento delle misure di tutela di cui alle elaborazioni di ENAC per la Valutazione del Rischio verso Terzi, tenuto conto dei volumi di traffico derivanti dallo stato attuale e dallo stato futuro previsto dai singoli Master Plan aeroportuali".