mercoledì 18 luglio 2018 04:36 Età: 6 yrs

Aeroporto Peretola, con Art. 707 e 715 del C. di N.: no-future

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Senza deroghe agli stds ENAC la nuova pista è improponibile e impraticabile!

Una sorta di “Project review” del masteraplan è in corso, è una iniziativa disposta dal entrante Ministero delle Infrastrutture, quale potrà essere il risultato?

La convocazione della Conferenza dei Servizi a Roma per il prossimo 7 settembre, non potrà che, alla fine, decidere sul futuro del masterplan di Peretola, pista ruotata e di 2400 metri.

Ma è tutto inutile, sia chi esprime parere favorevole, sia chi avversa il masterplan della nuova pista: ruotata e allungata non potrà che confermarlo. Gli standard odierni ICAO-ENAC-EASA di lunghezza e larghezza della pista, degli spazi che la precedono e che si sommano dopo il fine pista, per entrambe le direzioni, oltre alle edificazioni e attività compatibili con gli spazi A, B, C e D del Piano di Rischio (anche in correlazione con il Rischio Terzi – Art. 715 C. di N. - e i vincoli di carico antropico sorvolato, non possono che confermarlo.

Senza specifiche “deroghe” agli standard operativi e alle misure/limiti di tutela e sicurezza in genere, l'autorizzazione al sistema nuova pista-rullaggi-aerostazione di Peretola non potrà essere autorizzato.

Il ministero delle infrastrutture e trasporti (Mit) del precedente Governo Graziano Delrio è subito intervenuto ribadendo una convinzione che esula dallo “status” aeroportuale delle nuova pista di 2400, ovvero l'integrale adozione degli Art. 707 e 715 del CdN, ovvero assolvere primarie questioni correlate al Piano di Rischio e Rischio Terzi.

Le infrastrutture aeroportuali da realizzare per il medio/lungo periodo sono un target obbligato ed ineliminabile ma nel rispetto degli standard di safety, di tutela del territorio e dei cittadini e nei vincoli/limiti ambientali.

Anche in Italia tali considerazioni devono essere poste e risolte.

La sostenibilità dell'opera, della pista ruotata e di 2400 metri e relativo Piano Ostacoli e di Rischio costituisce un masterplan ex-novo e il “project review' in corso, è un traguardo obbligato. Doveva essere preliminare. Avrebbe dovuto essere risolto da tempo. Perché non è stato fatto, perché non è avvenuto questo riscontro iniziale? Il ricorso al TAR dei 7 Comuni della Piana rappresenta una iniziativa doverosa e obbligata, sopratutto dinnanzi all'OK, all'approvazione della relativa VIA (Valutazione di impatto ambientale).

Il “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” ENAC è la guida per un masterplan a norma, non solo per le dimensioni di pista e spazi paralleli e di inizio/fine pista (RESA e altro) ma sopratutto per i vincoli del Piano Ostacoli e le “Prescrizioni per la redazione del piano di rischio”.

Se ENAC, per le piste esistenti ricorda che “fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico – edilizia.”

La pista di 2400 metri di Peretola è, in definitiva, una pista nuova e perciò:

 Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

 Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

 Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

 Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc...

Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati: - insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ; - costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili; - attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale. I piani di rischio sono redatti sulla base dei piani di sviluppo aeroportuali; in mancanza di tali piani, il piano di rischio è redatto sulla base della situazione attuale”.

Quale futuro quindi per Peretola se non in un ruolo di Aviazione Generale, comunque nel rispetto degli stessi Art. 707 e 715 del C. di N.?

Una analisi prospettica similare dovrà concernere anche lo scalo Civile/Militare di Pisa, con la definizione di un topo massimo dei voli giorno/anno consentiti, alla ricerca di una infrastruttura strategica sulla costa Tirrenica e che potrebbe prospettare, come avviene in Cina, Giappone e India, l'insediamento di cantiere per una piattaforma aeroportuale sul mare, prospiciente, alla Regione Toscana.