giovedì 19 dicembre 2019 18:16 Età: 5 yrs

Aeroporti e Rischio: è la questione primaria, preliminare alla VIS, VIA e VAS

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Safety Security , Pubblicazioni, Archivio, Dossier, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Comitati

 

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I due documenti ENAC che inquadrano e regolamentano la coesistenza tra una aeroporto (civile e/o militare) sono la Circolare APT-33 Piani di rischio previsti dall’art. 707 del Codice della Navigazione del 30/8/2010 e la Policy di attuazione dell'Art. 715 del Cdn- Definizione della metodologia e della policy di attuazione del risk assessment del 12 Gennaio 2010. .

Una circolare di 8 pagine ed uno di 12, entrambi fondamentali per la gestione del traffico aereo, al suolo ed in volo, nella zona land side ed air side. Entro il sedime aeroportuale ed all'esterno.

La Circolare APT 33 rileva “il piano di rischio interessa il territorio di più comuni, gli stessi devono presentare un documento unitario che contenga le analisi condotte sui rispettivi strumenti urbanistici vigenti e le eventuali misure da adottare per renderli coerenti con le indicazioni del Regolamento dell’Enac. Il piano di rischio deve essere caratterizzato da uniformi criteri di definizione dei parametri urbanistici per la programmazione dell’uso del territorio”.

La salvaguardia della navigazione aerea da un lato e la tutela del territorio, della comunità dei cittadini insediati sono i due traguardi/obiettivi perseguiti.

E' tutto vero e realizzato (o in corso di adozione) e/o alcuni scenari aeroportuali non sono del tutto coerenti con le disposizioni ENAC?

A seguito dell'aggiornamento del Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006) ed il varo “al Capo III nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti. In particolare al quinto comma dell’articolo 707 il legislatore ha introdotto una previsione normativa completamente nuova costituita dai piani di rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica. Dal 2005, anno di emanazione del Decreto Legislativo che ha modificato la parte aeronautica del Codice della Navigazione, i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo ed atterraggio, se non coerenti con il piano di rischio. Il disposto normativo prevede altresì che i piani di rischio vadano redatti sulla base del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti e di eventuali normative regionali. L’ENAC, nel compimento della propria attività istituzionale, approfondite le diverse tematiche connesse con i nuovi disposti normativi, ha sviluppato metodologie ed integrazioni regolamentari per rendere applicabili ed efficaci le previsioni del nuovo codice. Al fine di coinvolgere le Istituzioni interessate da tali nuovi disposti normativi, ha effettuato una serie di incontri in cui ha illustrato e condiviso il percorso intrapreso ed anticipato le novità introdotte nel proprio corpo regolamentare. Il programma si è attuato con riunioni tenutesi a livello nazionale con l’Associazione dei Comuni Aeroportuali (ANCAI) e con l’Associazione dei Gestori Aeroportuali (Assaeroporti), nonché con momenti di confronto a livello locale”.

A che punto siamo?

Tutti i Comuni aeroportuali hanno redatto e sottoscritto un documento unitario il Piano di Rischio (Art. 707 CdN) in ognuno, innanzi tutto, degli scali identificati nel Piano Nazionale Aeroporti-PNA? Quali sono i Comuni che, eventualmente, non hanno ancora ottemperato a tali disposizioni e/o sono in corso d'opera?

Per quanto concerne invece l'attuazione dell'Art. 715 del CdN (curve di isorischio e adozione del risk assessment) per le piste con oltre 50mila voli/anno e per le specificità di alcune piste, (localizzate in contesti supercritici) con numero di movimenti inferiori è indispensabile (anche i Sindaci dei Comuni coinvolti) valutare gli indici/curve di isorischio comparate con il livello del traffico annuale registrato.