Dopo l'esplosione nel deposito di carburante dell'aeroporto del Cairo dello scorso Luglio 2018 la questione del “rischio esplosione depositi” associato è stato analizzato e, probabilmente, contemplato nel dettaglio anche dalle normative italiane.
Al Cairo l'aeroporto è stato chiuso al traffico per la gestione del conseguente incendio e dell'inevitabile mancanza di carburante-avio per il rifornimento degli aeromobili in partenza.
La materia in Italia è regolata dalla normativa “ Depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale La legge n°35 del 4 aprile 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha individuato, agli articoli 57 e 57 bis ha individuato quali insediamenti strategici anche i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale. Il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio è svolto mediante un procedimento unico, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., secondo le modalità riportate nella circolare n.0016268 del 13 agosto 2012 di questo Ministero-MISE-Ministero dello Sviluppo Economico”.
Nella vicenda cairota la localizzazione del “capiente deposito”, che sarebbe stato esterno al sedime allo stesso aeroporto, e l'intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi antincendio che hanno, con qualche difficoltà, spento l'incendio non è stato reso del tutto trasparente
L'interrogativo da porre rimanda alle modalità degli interventi programmati per simili circostanze negli aeroporti del Belpaese. Sarebbe scattato il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA o il Piano di Emergenza Esterno-PEE? Forse entrambi e in contemporanea? Con quali risultati? Lo scenario compatibile degli interventi è da inquadrare nella localizzazione del serbatoio-deposito del carburante avio e delle dimensioni-capacità degli stessi. Sono tuttavia problematiche da analizzare e valutare, associate alle misure ed alle operazioni di safety e di security, preliminarmente, adottate.