La localizzazione di una infrastruttura aeroportuale dove opera traffico civile-commerciale determina l'applicazione delle normative aeroportuali vigenti e, precisamente, di quanto disposto dal Codice della Navigazione. Il D.Lgs 9 maggio 2005, n. 96 e relative disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs 15 marzo 2006, n.151, ha operato la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione (di seguito denominato Codice) ed, in particolare, del Capo III Vincoli della proprietà privata.
L'esigenza normativa implica per ogni pista aerea civile-commerciale (ma anche per le aerobasi) le servitù e limitazioni sulle aree limitrofe agli aeroporti, prospettando nuovi vincoli, non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale, ma connessi maggiormente alla tipologia ed alle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull'aeroporto considerato. Vale a dire l'analisi della configurazione di un sedime aeroportuale, la configurazione della pista/e, delle edificazioni interne ai sedimi stessi (terminal, aerostazione, posizione taxiway-percorso rullaggio, area parcheggi aeromobili, moli e pontili di imbarco, hangar, torre di controllo, deposito carburante, alberghi e siti connessi con l'attuvità di volo ancorchè siti sensibili a rischio rilevante, che diventano input-parametri decisivi per la valutazione dei livelli di safety realizzati e/o prospettati nel breve-lungo periodo.
La salvaguardia delle procedure di Navigazione Aerea nelle fasi ground e in-flight (decollo e atterraggio) rappresenta una realtà che è deve essere inquadrata e adottata negli standards ICAO-EASA-ENAC.
Ogni Comune di sedime aeroportuale adotta quanto disposto dal comma 5 dell'art. 707 del Codice, i Comuni territorialmente competenti debbono adottare appositi Piani di Rischio aeroportuali (di seguito PRA), soggetti al parere di Enac, che andranno poi recepiti negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni al fine di disciplinare, nelle direzioni di decollo e atterraggio dell'aeroporto, le opere e le attività compatibili con il rischio derivante dalla navigazione aerea.
Se le caratteristiche del PRA sono conformi agli articolato del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aereoporti, edizione 2 emendamento 9 del 23/10/2014, (di seguito Regolamento aeroporti) e nella Circolare APT-33 del 30/08/2010, emessi dall'Ente Nazionale Aviazione Civile, ENAC valuta e certifica le eventuali misure da adottare per assicurare i livelli di safety della Navigazione Aerea e la tutela del territorio, secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Navigazione (709, 714 e 715), a chi tocca verificare l'adozione puntuale? Se il Codice all'art. 715 dispone, con l'obiettivo di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, la valutazione di impatto del rischio (Piano di risk assesment), quali sono i compiti che spettano ai Comuni interessati? Come, inoltre, tali Comuni, nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, con quali strumenti possono tutelare i cittadini qualora non disponessero di un quadro dettagliato dei rischi localizzati entro e al di fuori del sedime aeroportuale?