lunedì 22 luglio 2019 09:06 Età: 5 yrs

Aeroporti, Reg UE 139/2014 e deroghe, anche illimitate

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Sono 43 gli aeroporti sui quali ENAC ha deciso e decide!

Cosa accade qualora le caratteristiche di una infrastrutttura aeroportuale del Belpaese “viola” e/o non corrisponde agli standards prefissati dal nuovo Regolamento – UE n. 139/2014 della EASA? Possibile che la “Certificazione” venga, comunque, rilasciata, anche per un tempo “indefinito”?

A riguardo riteniano opportuno riportare la nota che ENAC divulga sul suo sito web:

“Con il Regolamento (UE) n. 139/2014 (G.U. dell’Unione europea l. 44 del 14 febbraio 2014) gli aeroporti europei, e quindi anche gli scali nazionali che rientrano nel campo di applicabilità della normativa europea (Reg. (CE) n. 216/2008 art. 4 comma 3 bis), vengono ad essere caratterizzati da importanti aspetti innovativi di ampia e complessa portata che investono l’intero settore aeroportuale: da quello gestionale e tecnico operativo a quello normativo regolamentare.

I destinatari del Regolamento sono:

gli Stati Membri,

le competenti Autorità dell’Aviazione Civile (NAA) per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti certificati,

gli Aeroporti (Aerodromes) che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3 bis del Regolamento Basico,

i relativi Gestori (Aerodrome Operators),

i Fornitori dei servizi di gestione del piazzale (Apron Management Service – AMS Providers).

Il Regolamento (UE) n. 139/2014 è costituito da una serie di articoli (artt. 1 -11) destinati agli Stati Membri e da una serie di Implementing Rules - IRs , raccolte in tre distinte Parti e denominate rispettivamente:

Part ADR.AR (Part Authority Requirements, per le competenti Autorità);

Part ADR.OR (Part Organisation Requirements, per i Gestori aeroportuali);

Part ADR.OPS (Part Operation Requirements, per le Operazioni aeroportuali).

Il quadro regolamentare è stato completato dall’EASA con l’emissione dei metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance - AMC) e delle Specifiche di Certificazione (Certification Specifications - CS), corredati del relativo materiale di guida (Guidance Material - GM).

Per maggiori info, consultare la pagina del sito EASA ADR - Aerodromes.

L’ENAC, come previsto dall’art. 4 del Reg. (UE) n. 139/2014 “Informazioni all’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea”, nel maggio 2014 ha comunicato all’EASA l’elenco dei 43 aeroporti italiani che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3bis del Reg. (CE) n. 216/2008.

Conversione dei certificati di aeroporto

I 43 aeroporti nazionali cui si applica la nuova normativa europea sono stati già certificati, ad eccezione di Pantelleria, ai sensi del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA).

Per gli aeroporti di Albenga, Aosta, Foggia, Grosseto e Salerno, caratterizzati da bassi livelli di traffico, l’Ente è addivenuto alla determinazione di avvalersi della facoltà di deroga prevista all’art. 4, comma 3 ter, del Reg. (CE) n. 216/2008.

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Reg. (UE) n. 139/2014, entro il 31 dicembre 2017, è stato necessario procedere alla cosiddetta “Conversione”, ovvero alla conversione da certificato nazionale (ai sensi del Regolamento ENAC RCEA) a certificato europeo, pena la decadenza dell’attuale certificato.

Il processo di conversione dei certificati

Il processo di conversione è stato avviato su richiesta del Gestore aeroportuale con la presentazione all’ENAC di specifica domanda, indipendentemente dalla data di scadenza del Certificato nazionale.

La domanda, inviata alla Direzione Operazioni territorialmente competente, in ottemperanza all’IR ADR.OR.B.015 e relative AMC e GM, è stata corredata inizialmente dalla seguente documentazione:

Manuale di Aeroporto

Base di Certificazione (CB)

Certificato unico di aeroporto

Il Regolamento Basico prevede che la rispondenza dell’aeroporto, dei suoi equipaggiamenti e operazioni siano attestati attraverso il rilascio del Certificato di aeroporto (Art. 8 bis, punto 2(a)).

Lo stesso Regolamento prevede inoltre la facoltà, per lo Stato Membro, di rilasciare un Certificato separato per attestare la sola rispondenza dell’organizzazione del Gestore (Art. 8 bis, punto 2(d)).

A tale riguardo, l’ENAC ritiene che il certificato debba essere unico, come peraltro già previsto dalla normativa nazionale, e ciò al fine di ribadire - ancora una volta - l’unicità dello scalo e del Gestore, come entità inscindibili.

Apron Management Service (AMS)

Per quanto concerne l’Apron Management Service (AMS), si evidenzia che le norme di implementazione inerenti all’AMS contenute nel Regolamento (UE) n. 139/2014 saranno applicabili solo con l’entrata in vigore di apposito Regolamento di emendamento (cfr. Art. 11, comma 5).

Nelle more dell’adozione del suddetto Regolamento, il gestore fornisce il servizio in argomento secondo quanto già approvato, in accordo alla vigente regolamentazione.

Surroundings

Il Regolamento (UE) n. 216/2008 rimanda ai singoli Stati Membri la disciplina afferente il presidio delle regole che governano le aree limitrofe agli aeroporti (art. 8 bis comma 3). In proposito il Regolamento (UE) n. 139/2014 agli articoli 8, 9 e 10 dettaglia le responsabilità degli Stati Membri.

L’ENAC, anche in forza delle attribuzioni conferite in materia dal Codice della Navigazione, provvederà all’emanazione di uno specifico Regolamento per il governo delle tematiche riguardanti gli ostacoli e i pericoli alla navigazione aerea nonché all’uso del territorio (ad es. Piani di rischio). Ferma restando la necessaria verifica di compatibilità con le nuove norme europee, ai fini dell’elaborazione del richiamato Regolamento, si terranno in debito conto le previsioni dell’attuale disciplina già presente nel RCEA.

Arrangements

Il Regolamento (CE) n. 216/2008, nel sottolineare la centralità della figura del Gestore aeroportuale nella conduzione in sicurezza dello scalo e del suo funzionamento, prevede nell’Allegato V bis (punti B.1(a) e B.1(f)) che lo stesso Gestore stipuli appositi accordi con organizzazioni operanti presso l’aeroporto quali ad es. Fornitori dei Servizi di Navigazione Aerea, Fornitori dei Servizi di Soccorso e la lotta antincendio, etc.

Le citate previsioni, di cui al Regolamento Basico, trovano conferma e adeguati strumenti di implementazione nel Reg. (UE) n. 139/2014. In particolare, il Gestore Aeroportuale, in sede di domanda di certificazione, deve dare evidenza degli accordi in essere con altre organizzazioni (cfr. AMC1 ADR.OR.B.015(b)(4) Application for a certificate).

In merito alla tematica degli arrangements, l’ENAC ha attuato una serie di iniziative, con il coinvolgimento degli stakeholder interessati (ENAV, A.M. e C.N.VV.F.), per l’elaborazione di schemi di Accordo Quadro finalizzati a facilitare la dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi fissati nel Regolamento Basico e nel Reg. (UE) n. 139/2014.

Accordo Quadro Gestore aeroportuale - ENAV

Gestore aeroportuale – ENAV

Corpus normativo nazionale

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 139/2014, la cui applicabilità differisce da quella del RCEA, si rende necessario un riesame di quest’ultimo; tale attività rientra nell’ambito del più ampio progetto di rivisitazione del “corpus normativo” nazionale, già avviato dall’ENAC ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei prodotti normativo-regolamentari vigenti."