Una “appropriata” sentenza della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Il testo è stato trasmesso in data 27 Maggio 2019 (N. 00793/2019 REG.PROV.COLL.).
- e inquadra il ricorso numero di registro generale 682 del 2018, proposto da Comune di Sesto Fiorentino. Una iniziativa attivata contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e, tra gli altri, di Toscana Aeroporti S.p.A..
In definitiva il ricorso al TAR per l'annullamento, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) n. 377 del 28 dicembre 2017 e ulteriori atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ancorché incogniti, in particolare: dei pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale CTVIA n. 2235 del 2.12.2016, n. 2336 del 17.3.2017, n. 2422 del 9.6.2017, n. 2570 del 5.12.2017; del parere della Direzione Valutazioni Ambientali DVA n. 4423/17; della nota DVA/21722/2017 del 22.9.2017 (non resa pubblica) della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; del decreto direttoriale di incognito numero e data con cui è stato nominato l'Osservatorio Ambientale.
Il testo della sentenza ha inquadraro il seguente “fatto”:
“Con il presente ricorso il Comune di Sesto Fiorentino, a seguito dell’atto di opposizione depositato dai Comuni di Bisenzio e di Calenzano, ha riassunto innanzi a questo Tribunale il ricorso straordinario al Capo dello Stato, originariamente diretto all’annullamento del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 377 del 28 dicembre 2017 con il quale è stata decretata “la compatibilità ambientale del “Master Plan 2014 – 2029” dell’Aeroporto “Vespucci” di Firenze, progetto quest’ultimo presentato dall’ENAC e diretto alla realizzazione di una nuova pista a orientamento monodirezionale, il tutto subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’art. 1, sezioni A, B e C dello stesso decreto. Il Comune di Sesto Fiorentino ha evidenziato che la vicenda relativa all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze era stata già esaminata da questo Tribunale, laddove con la sentenza n. 1310 dell’8 Agosto 2016 è stata annullata, seppur in parte qua, la delibera n. 61/2014 di integrazione al P.I.T., evidenziando
peraltro l’esistenza di alcune lacune del procedimento VAS e nel relativo provvedimento.
Detta pronuncia è stata impugnata in appello e il relativo ricorso (R.G. 9414/2016) è attualmente pendente presso il Consiglio di Stato.
Nelle more della definizione di detto giudizio il 24 marzo 2015, l’ENAC, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e del Territorio una domanda di accertamento di compatibilità ambientale per il progetto denominato “Aeroporto di Firenze –Master Plan aeroportuale 2014 – 2029”, finalizzato alla riqualificazione dello scalo.
Nel dicembre del 2016 la Commissione di valutazione di impatto ambientale ha espresso il parere definitivo del 2 dicembre 2016 (prot. 2235) circa la compatibilità dell'opera.
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 104/2017 l’ENAC ha presentato, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 dello stesso provvedimento, un’istanza di applicazione al procedimento in corso della sopra citata disciplina sopravvenuta, nella parte in cui quest’ultima elimina la necessità di presentare, ai fini della valutazione di
compatibilità ambientale, un progetto analogo a quello definitivo, risultando ammissibile e sufficiente un livello di dettaglio analogo al progetto di fattibilità.
La Commissione Tecnica di VIA ha successivamente emanato il parere n. 2570 del 5 dicembre 2017 con il quale ha ritenuto adeguata la documentazione integrativa proposta dall’Enac e ha confermato l’assenza di profili di incompatibilità ambientale e, ciò, in analogia a quanto contenuto nei precedenti pareri n. 2235,
2336 e 2422.
A conclusione del procedimento il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con provvedimento del 28 dicembre 2017 (prot. 377), ha sancito la compatibilità ambientale del “Master Plan 2014-2029” dell'aeroporto di Firenze, nello scenario 2029 corrispondente al cosiddetto “scenario B (crescita MEDIA)” e con utilizzo esclusivamente monodirezionale della pista a orientamento “12-30”, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni contenute nelle sezioni A, B e C dell’art. 1 dello stesso decreto.
In considerazione di detti presupposti il Comune di Sesto Fiorentino ha chiesto l’annullamento del decreto di valutazione di Impatto Ambientale n. 377 del 28 dicembre 2017, nonché gli atti presupposti in epigrafe indicati, sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, derivata dall’incostituzionalità dell’art. 23 secondo comma del d.lgs. 104/2017, per superamento del termine massimo della delega legislativa, nella parte in cui elimina la necessità di presentare ai fini della V.I.A. un progetto con dettaglio pari al progetto definitivo;
2. l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati, in quanto l’art 23 comma 2, secondo periodo del d.lgs. 104/2017 sarebbe in contrasto con l’art. 3 paragrafo 2 della direttiva 2014/52/UE, circostanza quest’ultima che imporrebbe di procedere alla disapplicazione della normativa nazionale, disponendo comunque il rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
3. la violazione dell’art. 21 d.lgs. 152/2006 e la tardiva attivazione della procedura di scoping per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
4. la violazione della direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 e del principio di azione preventiva e di precauzione in materia ambientale; il Master Plan 2014-2029 sarebbe illegittimo nella parte in cui rinvia all’esecuzione di alcune prescrizioni che risulterebbero in gran parte prive di contenuto precettivo, attribuendo così all’Osservatorio il potere di procedere a valutazioni di compatibilità ambientale che
invece avrebbero dovuto essere eseguite prima della conclusione del procedimento di VIA;
5. violazione della direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 e del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e il venire in essere di profili di eccesso di potere per insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto il decreto n. 377/2018 avrebbe subordinato la compatibilità ambientale dell’opera ad una serie di prescrizioni che risulterebbero sproporzionate come numero (sono complessivamente 70), poco chiare, di difficile interpretazione, di incerta realizzazione;
6. la violazione della direttiva n. 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, in quanto al momento della definizione del procedimento di VIA, i Ministeri competenti non avrebbero potuto prendere in considerazione “scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei”;
7. la violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/06 e l’eccesso di potere, il difetto di motivazione, l’irragionevolezza, contraddittorietà in relazione alla composizione e alle funzioni dell'Osservatorio Ambientale – illegittimità decreto direttoriale di incognito numero e data di nomina dell’Osservatorio Ambientale per violazione di legge;
8. la violazione del d.lgs. n. 152/06, l’eccesso di potere, la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione, l’irragionevolezza, la contraddittorietà in relazione al parere della Regione Toscana di cui alla DGR n. 1168/2015;
9. la violazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e LR 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” e l’eccesso di potere per insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine alla tutela della zona di rilievo comunitario SIR-SIC-ZPS “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese;
10. la violazione della direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 e del principio di azione preventiva e di precauzione in materia ambientale e l’eccesso di potere per insufficiente, contraddittoria motivazione;
11. la violazione delle norme tecniche Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), Annesso 14, Attachment A.
Nel presente ricorso si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei beni delle attività culturali e del Turismo, l’Enac, la società Toscana Aeroporti, il Comune di Firenze, la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, contestando le censure dedotte e chiedendo il rigetto del gravame di cui si tratta.
A parere delle Amministrazioni resistenti non può ritenersi che l’annullamento della delibera di variante al PIT n. 61 (avvenuto con la sentenza di questo Tribunale n. 1310/2016 oggetto di appello al Consiglio di Stato) costituisca un elemento ostativo al perfezionamento del successivo procedimento di valutazione di impatto ambientale e di localizzazione ed approvazione dell’opera di cui si tratta.
Essendosi, infatti, in presenza di un’infrastruttura che rientra tra le opere di interesse statale, sussisterebbe il potere dello stesso Stato di valutare la compatibilità dell’ampliamento dell’aeroporto, anche in difformità degli strumenti di pianificazione e/o in assenza dell’intesa con la Regione.
Sempre a parere delle Amministrazioni resistenti il fatto che siano contenute nel decreto VIA n. 377/2018 alcune prescrizioni ambientali non comporterebbe necessariamente un rinvio delle valutazioni proprie del giudizio di compatibilità; le condizioni apposte sarebbero dirette esclusivamente a effettuare approfondimenti
al fine di individuare le migliori modalità esecutive o di trovare soluzioni migliorative, oppure di integrare o monitorare gli effetti delle opere.
Il Comune di Prato e il Comune di Campi Bisenzio nel costituirsi hanno chiesto, al contrario, l’accoglimento del ricorso in adesione alle argomentazioni proposte dal Comune di Sesto Fiorentino. In opposizione al Comune ricorrente è intervenuto anche il Comitato SI Aeroporto, rilevando l’infondatezza delle censure mosse nei confronti dei provvedimenti impugnati.
Nelle ultime memorie la Regione Toscana ha eccepito l’inammissibilità della trasposizione del ricorso straordinario, in quanto l’opposizione sarebbe stata posta in essere da due Comuni (Campi Bisenzio e Calenzano) che devono essere qualificati “cointeressati”, non essendo questi ultimi parti resistenti; gli stessi sarebbero quindi privi della legittimazione a proporre l’atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del Dpr 1199/1971. In questo senso, alla udienza del 3 aprile 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.”