giovedì 03 ottobre 2019 18:00 Età: 5 yrs

Aeroporti, dallo Stato di allarme, a quello di emergenza a quello dell'incidente

Categoria: Fiumicino, Altri scali, Aerobasi, Safety Security , Archivio, Dossier, Convegni, Incidenti aerei, Human factor, Piani di rischio

 

Il contesto del Rischio Terzi ed alcuni interrogativi inevitabili!

Come è ben noto ai gestori aeroportuali ed alle amministrazioni dei Comuni extraaeroportuali è stato previsto e realizzato un piano di “Incidente aereo” interno ed esterno al sedime aeroportuale. Le tante normative internazioni (ICAO-EASA) e nazionali (ENAC) hanno predisposto procedure operative aggiornate per la gestione dell’emergenza legata ad un incidente aereo a terra.

Ai Comuni aeroportuali la predisposizione dei piani comunali di emergenza sulla “base degli indirizzi regionali (art. 108 del D. Lgs. 112/1998) e all’interno dei piani la definizione del quadro dei rischi territoriali e la disciplina dell’organizzazione e delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza (L.R. 67/2003). Per la stesura del presente Piano sono state seguite, in accordo alle normative in materia, le linee guida della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 e della Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 (poi modificata dalla Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 23/1/2012) che stabiliscono modalità di intervento e competenze delle diverse strutture chiamate a rispondere all’emergenza in caso di incidenti ferroviari (esplosioni o crolli di strutture o incidenti stradali con coinvolgimento di numerose persone), incidenti in mare, incidenti aerei e incidenti in presenza di sostanze pericolose”.

Le Norme e Procedure per l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aeromobili in caso di incidente”, tuttavia, abbisognano di un coordinamento che deve avviare e identificare i tre livelli procedurali di intervento. Le tre procedure, i tre livelli di attivazione quali lo Stato di Allarme, lo Stato di Emergenza e dello Stato di Incidente con quale criterio sono valutati ed allertati e con quali riflessi operativi?

Se lo Stato di Allarme è riferibile ad una “Situazione nella quale si ha ragione di dubitare per la sicurezza di un aeromobile e per i suoi occupanti, quello di Emergenza” rimanda ad una “ Situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l’aeromobile ed i suoi occupanti, ed in tale “stato debbono essere attuati tutti quei provvedimenti necessari per ridurre i tempi di intervento nel caso in cui l'evento si trasformi in stato di INCIDENTE, la situazione estrema, ovvero, la “Situazione nella quale si è verificato un evento dannoso per l’aeromobile e/o per i suoi occupanti”, a chi tocca decidere?

Quale soggetto specifico tuttavia allerta il livello di intervento e magari segnala “alla Torre di Controllo o dal Duty Manager quando sia accaduto un incidente aeronautico all'interno del sedime aeroportuale o nelle immediate vicinanze dello stesso.”

Quando un velivolo sui piazzali sversa carburante da un'ala per uno scontro con altro mezzo a terra quando lo scoppio di una gomma, in rullaggio e/o in pista, quale dei tre livelli viene “dichiarato”?

Quando, situazione del tutto ricorrente, un velivolo rientra dal volo per un impatto con stormo di volatili quale “Stato” viene attivato?