sabato 26 ottobre 2019 09:32 Età: 5 yrs

Aeroporti e Piano di Rischio: Zone A e B, le attività limitate!

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Pubblicazioni, Safety Security , Archivio, Dossier, Incidenti aerei, Piani di rischio, Std ICAO ENAC

 

Cosa accade per i Comuni che hanno ignorato il PRA e le curve di isorischio sono mancanti?

Dopo aver illustrato i vincoli, le limitazioni ed i divieti riguardanti le Zone D e C del Piano di Rischio Giovedì 24 Ottobre, con questi brevi note riassuntive ne completiamo l'elenco sommario.

I Comuni aeroportuali dopo aver adottato la normativa del Piano di Rischio Aeroportuale secondo le disposizioni di cui agli art. 707 e 715 del Codice della Navigazione, come prescritto dal Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti Edizione devono predisporre gli elaborati costitutivi del Piano di Rischio Aeroportuale-PRA.

I documenti del PRA sono costituiti dalla Relazione illustrativa e dalle Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela e dalla Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela (art. 707 c.5), delle curve di isorischio attuali e future (art. 715) e delle previsioni degli strumenti urbanistici.

I conseguenti strumenti urbanistici comunali dispongono le zone di tutela e pianificano anche l'eventualità delle severe implicazioni derivate dalle curve di isorischio attuali e future (art. 715). Cosa accade quanto queste adozioni, Art. 707 e 715 CdN non sono adottate e/o coerenti?

ENAC e/o altro Istituto interviene e impone gli obblighi di legge e, magari, in attesa del loro completamento, al fine di salvaguardare la navigazione aerea (safety) e per tutelare i cittadini residenti, revocano e/o declassificano la certificazione dell'aeroporto? Ma sono interrogativi che gli amministratori locali (sindaci) e territoriali, oltre alle comunità dei cittadini residenti dovrebbero porsi.

Per inquadrare le restrizioni derivate dalle Zone C e D è indispensabile presentare uno stralcio specifico di uno dei Comuni aeroportuali italiani che hanno deliberato le prescrizioni dell'Art. 707 del CdN. La rispondenza all'Art. 715 del CdN invece è conseguente ad una corretta mappa delle Curve di Isorischio. Dove disponibile e aggiornata al volume di traffico e movimenti sulle singole testate pista.

 

Disposizioni normative per le zone di tutela

 

Disposizioni generali. Le parti di territorio comunale ricadenti entro le zone di tutela del PRA mantengono la classificazione urbanistica degli strumenti vigenti e sono inoltre fatti salvi gli interventi oggetti di procedimenti avviati, le previsioni urbanistiche che derivano da previgenti sistemi di pianificazione e i contenuti del vigente Accordo territoriale per il Polo funzionale dell'aeroporto. Per le zone comuni ai due strumenti di tutela, di cui agli art. 707 e art. 715, prevale la disciplina più restrittiva.

 

Zona di tutela A.

 

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere;

(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato";

(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato";

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla Lr 16/2004 con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;

(5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta camper);

(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre;

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(7c) servizi per la formazione universitaria;

(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente;

Sono ammessi sugli edifici residenziali esistenti interventi di adeguamento fisico e funzionale senza aumento di superficie utile, nonché il mutamento di destinazione verso usi non residenziali compatibili con le zone di tutela del PRA e del Rue, nel rispetto degli indici esistenti.

In particolar modo, per gli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la zona di tutela “A”, è ammissibile il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente verso usi non residenziali e compatibili con la zona di rischio. Per tutti gli altri usi e per gli interventi ammessi sugli edifici vale quanto previsto

dalla disciplina degli Ambiti del Rue.

 

In riferimento, invece, al Sistema di Attrezzature e Spazi collettivi, ovvero ai servizi urbani non cartografati disciplinate dal Titolo I – Parte 2 “Spazio aperto pubblico e d’uso pubblico” e dal Titolo II – Parte 2 “Attrezzature e Infrastrutture” del Rue vigente che rientrano all’interno delle zone di tutela del P.R.A si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40, e 45 del Rue potranno essere attuate

qualora non comportino aumenti del carico antropico esistente (ovvero incremento del numero degli utenti).

In particolare all’interno delle aree denominate “RUR” non è ammissibile la realizzazione di nuovi volumi e quindi interventi riconducibili alla nuova costruzione.

Non sono consentite localizzazioni di nuova capacità insediativa proveniente da altri ambiti all’interno della zona di tutela in esame.

Infine, circa la disciplina perequativa di cui all’art. 39 del PSC, è prevista, per le aree comprese tra le “aree da acquisire tramite perequazione urbanistica”, all’interno della zona di tutela “A”, la non ammissibilità di nuovi insediamenti residenziali e non residenziali riconducibili alle attività sensibili e pertanto il potenziale edificatorio con destinazione d’uso residenziale e non residenziale citato di tali aree dovrà essere insediato al di fuori della zona di tutela suddetta.

 

Zona di tutela B

 

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato";

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio).

(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre;

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(7c) servizi per la formazione universitaria.

Sugli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, è consentito

in base ai vigenti strumenti:

• l’insediamento di attività residenziali mediante interventi di nuova costruzione per ampliamento), ristrutturazione o mutamento di destinazione d’uso di edifici esistenti,

• l’incremento della superficie utile esistente per usi residenziali.

Sono consentiti inoltre per gli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, a destinazione non residenziale purché compatibili con la zona di rischio, gli interventi ammissibili previsti dalla disciplina d’Ambito dettata dal Rue.

In particolar modo, per gli edifici esistenti destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la zona di tutela “B”, è ammissibile il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente verso usi compatibili con la zona di rischio.

In riferimento, invece, al Sistema di Attrezzature e Spazi collettivi, ovvero ai servizi urbani non cartografati disciplinate dal Titolo I – Parte 2 “Spazio aperto pubblico e d’uso pubblico” e dal Titolo II – Parte 2 “Attrezzature e Infrastrutture” del Rue vigente che rientrano all’interno delle zone di tutela del PRA si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40, e 45 del Rue potranno essere

attuate qualora non comportino aumenti del carico antropico esistente (ovvero incremento del numero degli utenti).

In particolare all’interno delle aree denominate “RUR” non è ammissibile la realizzazione di nuovi volumi e quindi interventi riconducibili alla nuova costruzione.

Infine, circa la disciplina perequativa di cui all’art. 39 del Psc, è prevista, per le aree ricomprese tra le “aree da acquisire tramite perequazione urbanistica”, all’interno della zona di tutela “B”, la non ammissibilità di nuovi insediamenti residenziali e non residenziali riconducibili alle attività sensibili e pertanto il potenziale edificatorio con destinazione d’uso residenziale e non residenziale citato di tali aree dovrà essere insediato al di fuori della zona di tutela suddetta.

Per tutti gli altri usi e per gli interventi sugli edifici vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue. Non sono consentite localizzazioni di nuova capacità insediativa proveniente da altri ambiti all’interno della zona di tutela in esame.