giovedì 24 ottobre 2019 07:57 Età: 5 yrs

Aeroporti e Piano di Rischio: Zone C e D, le attività limitate!

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Pubblicazioni, Dossier, Convegni, Incidenti aerei, Human factor, Piani di rischio, Std ICAO ENAC

 

Cosa accade per i Comuni che hanno ignorato il PRA e le curve di isorischio sono mancanti?

I Comuni aeroportuali dopo aver adottato la normativa del Piano di Rischio Aeroportuale secondo le disposizioni di cui agli art. 707 e 715 del Codice della Navigazione, come prescritto dal Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti Edizione devono predisporre gli elaborati costitutivi del Piano di Rischio Aeroportuale-PRA.

I documenti del PRA sono costituiti dalla Relazione illustrativa e dalle Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela e dalla Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela (art. 707 c.5), delle curve di isorischio attuali e future (art. 715) e delle previsioni degli strumenti urbanistici.

I conseguenti strumenti urbanistici comunali dispongono le zone di tutela e pianificano anche l'eventualità delle severe implicazioni derivate dalle curve di isorischio attuali e future (art. 715). Cosa accade quanto queste adozioni, Art. 707 e 715 CdN non sono adottate e/o coerenti?

ENAC e/o altro Istituto interviene e impone gli obblighi di legge e, magari, in attesa del loro completamento, al fine di salvaguardare la navigazione aerea (safety) e per tutelare i cittadini residenti, revocano e/o declassificano la certificazione dell'aeroporto? Ma sono interrogativi che gli amministratori locali (sindaci) e territoriali, oltre alle comunità dei cittadini residenti dovrebbero porsi.

Per inquadrare le restrizioni derivate dalle Zone C e D è indispensabile presentare uno stralcio specifico di uno dei Comuni aeroportuali italiani che hanno deliberato le prescrizioni dell'Art. 707 del CdN. La rispondenza all'Art. 715 del CdN invece è conseguente ad una corretta mappa dellel Curve di Isorischio. Dove disponibile e aggiornata al volume di traffico e movimenti sulle singole testate pista.

 

Zona di tutela C.

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(b) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);(c) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato";

(d) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(e) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);

(f) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(g) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(h) servizi per la formazione universitaria.

 

Zona di tutela D.

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(b) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);

(c) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato".;

(d) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(f) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre) con più di 400 utenti contemporanei.