Il REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2014 ha stabilito i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
Nelle 34 pagine della versione in Italiano, nell'allegato II - Parte requisiti per le autorità — Aeroporti (Parte-ADR.AR) si osservano, ad esempio, le seguenti note:
ADR.AR.C.025 Condizioni particolari
a) L’autorità competente deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, definite condizioni particolari, applicabili ad un aeroporto, se le relative specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia di cui alla norma ADR.AR.C.020, lettera a), sono inadeguate o inappropriate, per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008, per uno dei seguenti motivi:
1) le specifiche di certificazione non possono essere rispettate a causa di limitazioni fisiche, topografiche o simili relative all’ubicazione dell’aeroporto;
2) l’aeroporto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali; oppure
3) l’esperienza acquisita con il funzionamento di detto aeroporto o altri aeroporti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che la sicurezza può essere messa a rischio.
b) Le condizioni particolari devono contenere tali specifiche tecniche, comprese le limitazioni o le procedure da seguire, in quanto l’autorità competente ritiene necessario assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008.
ADR.OR.C.040 Prevenzione degli incendi
Il gestore aeroportuale deve stabilire delle procedure atte a vietare:
a) il fumo nell’area di movimento e in altre aree operative dell’aeroporto, o aree dell’aeroporto dove è immagazzinato combustibile o altro materiale infiammabile;
b) l’esposizione di una fiamma libera o l’avvio di un’attività che creerebbe un rischio di incendio entro:
1) le aree dell’aeroporto dove è immagazzinato combustibile o altro materiale infiammabile;
2) l’area di movimento o le altre aree operative dell’aeroporto, salvo autorizzazione da parte del gestore aeroportuale.
ADR.OPS.B.020 Riduzione del rischio di impatto con fauna selvatica
Il gestore aeroportuale deve:
a) valutare il pericolo rappresentato dalla fauna selvatica nell’aeroporto e nelle zone limitrofe;
b) individuare strumenti e procedure per minimizzare il rischio di collisioni fra aeromobili e fauna selvatica nell’aeroporto; e
c) notificare all’autorità competente se da un esame della presenza di fauna selvatica risultino situazioni nelle vicinanze dell’aeroporto che comportano un pericolo correlato alla presenza di fauna selvatica.
Quanti sono gli scali che sono stati “certificati” secondo le prescrizioni del Regolamento 139/2014?
E' vero, comunque, che i termini per la “messa in regola” rimandano al 2024?
Nelle 41 pagine della EASA, nella List of aerodromes falling in the scope of Regulation (EU) 2018/1139 Europea gli aeroporti del Belpaese indicati erano i seguenti:
“Italy LIMG Albenga (Villanova di) Savona A.V.A. - Aeroporto dI Villanova d'Albenga S.p.A. Yes 331 Italy LIMW Aosta Aosta A.V.D.A. S.p.A. Yes 332 Italy LIBF Foggia Foggia Aeroporti di Puglia S.p.A. Yes 333 Italy LIRS Grosseto Grosseto S.E.A.M. S.p.A. – Società Esercizio Aeroporto Maremma Yes No Country ICAO airport code Aerodrome name Location of aerodrome Aerodrome operator name Exemption (Article 2(7) of R(EU) 2018/1139) 334 Italy LIRI Salerno Pontecagnano Salerno Società Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A.”