Ancora una volta è indispensabile inquadrare e, in breve, riproporre alcune considerazioni su questa spinosa “tematica”.
La valutazione del rischio delle attività aeronautiche nel circondario delle piste di volo, civili, commerciali, militari e financo delle aviosuperfici e magari dei “campi di volo” rappresentano una questione fondamentale, ineliminabile, per la tutela dei cittadini insediati e/o in transito da qualle parti”. Certo la salvaguardia delle operazioni di volo, ovvero della navigazione aerea è un aspetto primario.
Quale è la situazione in Italia?
I vincoli indotti dalle piste di volo sono stati e sono, oltremodo circostanziati e definiti e, si suppone, inderogabili. Con il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151, ha rivisto la disciplina della parte aeronautica del Codice della Navigazione. Il nuovo Codice, al Capo III – “Vincoli della proprietà privata”(aggiornata nel 2011), ha “introdotto una nuova normativa che regola l’utilizzo e la gestione delle aree limitrofe agli aeroporti, imponendo servitù e limitazioni sui territori limitrofi agli aeroporti con vincoli non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale, ma che tengono maggiormente conto della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull’aeroporto considerato”.
Numerose piste, inoltre, sono state sottoposte all'analisi dei modelli matematici descritti
nella Policy di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione. Elaborate e verificate e predisposte , queste ultime, da ENAC, secondo criteri attuali e di scenari futuri,
L'interrogativo è il solito: quanti sono i “Comuni” aeroportuali” che non hanno adeguatamente adottato le prescrizioni/vincoli derivati dagli Art. 707 ee 715 del Codice di Navigazione?