Il ricorso di Toscana Aeroporti contro il pronunciamento del TAR della Toscana relativo al decreto di VIA dell'aeroporto di Peretola è stato argomentato nelle 95 pagine della “Sentenza” del Consiglio di Stato, pronunciato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta).
Esultano i cittadini ed i comitati della Piana ed il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi .
Sono l’Associazione VAS, Vita Ambiente Salute Onlus, Comitato “No Aeroporto”, Comitato Mente Locale della Piana, Medicina Democratica Movimento di Lotta della Salute Onlus, Associazione Forum Ambientalista, Comitato Chiusura Inceneritore di Montale, Comitato Oltre, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Prato, Comitato Ambientale di Casale, Associazione Politico Culturale Farecittà, Comitato Campigiano No Aeroporto, Associazione Pisa in Comune, Circolo Territoriale di Campi Bisenzio di Sinistra Italiana.
Ma anche la “Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio, Partito della Rifondazione Comunista
– Comitato Regionale della Toscana, Comitato Difendiamo La Nostra Salute Prato Sud, signori Franco Aspite, Leonardo Becheri, Gabriele Capasso, Alessandra Fiesoli, Marilena Garnier, Angelo Gestri, Tommaso Grassi, Antonio Longo, Erica Mazzetti, Roberto Mennini, Carla Pieraccini, Luca Roti, Sanesi Paolo Andrea, Monica Sgherri, Giorgio Silli, Alberto Toccafondi, Mariangela Verdolini, Barbara Vestrucci, non costituitisi in giudizio”.
Ecco, comunque, alcuni stralci della sentenza:
- "l'illegitimità dei provvedimenti impugnati comporta la necessità di rinnovare il procedimento, ivi compresa la valutazione relativa all'eventuale istituzione di un osservatorio ambientale e alla sua composizione";
- "sono infondati nel merito e debbono essere respinti" l'appello principale proposto da Toscana Aeroporti e gli appelli incidentali proposti da Comune di Firenze, Regione Toscana, Enac, ministero dell'Ambiente e ministero dei Beni culturali;
- "La lettura congiunta delle valutazioni svolte dalla Commissione Via unitamente al contenuto delle correlate 'prescrizioni' denota la manifesta irragionevolezza del giudizio positivo da questa espresso, e quindi dell'impugnato decreto che lo recepisce";
- ”appare quindi condivisibile la considerazione del Tar secondo cui le scelte progettuali, relative ad aspetti qualificanti del progetto, devono essere verificate in sede di Via, e non già in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni".
- "il raffronto tra le valutazioni della Commissione e il contenuto delle prescrizioni consente poi di concludere che essa non si è limitata a dettare condizioni ambientali ma, da un lato, ha imposto la ricerca e/o lo sviluppo di nuove soluzioni progettuali, dall'altro ha richiesto l'effettuazione e/o l'approfondimento di studi che avrebbero dovuto essere presentati ex ante ai fini dell'ottenimento della Via e non semplicemente verificati ex post in sede di ottemperanza".
- “Inoltre, “se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VAS prevede la possibilità di utilizzare le informazioni pertinenti ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa dell'Unione, l’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che la valutazione ambientale effettuata ai sensi della stessa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva VIA”. Pertanto, “una valutazione dell’impatto ambientale effettuata a norma della direttiva VIA non può dispensare dall’obbligo di effettuare la valutazione ambientale prescritta dalla direttiva VAS allo scopo di rispondere ad aspetti ambientali ad essa specifici” (così ancora Corte Giustizia UE, 7 giugno 2018, parr. 64 e 65)”;
- “In questo senso, anche il giudice amministrativo italiano ha messo in evidenza che “La differenza sostanziale fra VAS e VIA risiede nel fatto che la prima prende in esame l'incidenza che i piani e i programmi urbanistici, paesaggistici, etc., possono avere su un’“area vasta”. Questo perché un p.r.g. o un piano delle attività estrattive o uno qualsiasi degli altri piani e programmi indicati dall' art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006 implicano un potenziale stravolgimento dell'intero territorio al quale il piano o programma si riferisce. [...] . La VAS analizza quindi tutte le possibili interrelazioni che simili decisioni possono arrecare alla salute umana, al paesaggio, all'ambiente in genere, al traffico, all'economia, etc. di tutto il territorio coinvolto dal piano. L'analisi tuttavia, è condotta ad un livello più astratto, perché non è sicuro se il piano sarà effettivamente attuato nella sua N. 07176/2019 REG.RIC. integralità, se tale attuazione avverrà in un arco temporale circoscritto e/o se sarà del tutto conforme a quanto ipotizzato, e così via. La VIA, al contrario, analizza l'impatto ambientale del singolo progetto, il che vuol dire che essa prende in esame impatti inevitabilmente più circoscritti - perché il progetto riguarda una porzione del territorio in ogni caso più ridotta rispetto a quella investita dal piano – ma maggiormente valutabili - perché il progetto, rispetto al piano, si basa su dati concreti, necessariamente definiti e più attuali rispetto a quelli avuti presenti in sede di redazione del piano e quindi di effettuazione della VAS [...]” (TAR per le Marche, sez. I, sentenza n. 291 del 6 marzo 2014)”.