Con un comunicato stampa l'ENAC sollecita le aerolinee all'immediato rimborso del biglietto pagato dal passeggero a seguito della cancellazione del volo. L'ENAC in pratica non fa altro che riaffermare l'adozione puntuale del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri del 2004. Eventuali violazioni saranno/sarebbero sottoposti a procedimenti sanzionatori nei riguardi delle aerolinee che violeranno tali disposizioni. Finirà davvero così? Il Regolamento Comunitario UE n. 261 precisa come sia dovuto il rimborso del prezzo del biglietto (nessuna corresponsione con voucher). Le stesse regole, altresì, valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire.
Comunicato Stampa n. 31/ del 18 Giugno 2020
ENAC richiama i vettori al rispetto del Regolamento di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili a Covid-19, la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher
In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa.
Infatti, dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali.
Pertanto, ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore.
L’ENAC continuerà a monitorare la situazione intervenendo con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento.