Aeroporti italiani nella lista “European Union Aviation Safety Agency” List of aerodromes falling in the scope of Regulation (EU) 2018/1139 – aggiornamento del 10 febbraio 2020
LIBC Crotone Crotone - gestore S.A.C.A.L S.p.A
LIMG Albenga (Villanova di) Savona A.V.A. - gestore Aeroporto dI Villanova d'Albenga S.p.A.
LIMW Aosta Aosta – gestore A.V.D.A. S.p.A.
LIBF Foggia Foggia – gestore Aeroporti di Puglia S.p.A.
LIRI Salerno Pontecagnano Salerno Società Aeroporto di Salerno – gestore Costa d'Amalfi S.p.A.
“The list of aerodromes below is compiled based on the data provided by the Member States in accordance with the provisions of Article 4 and Article 5 of Regulation (EU) 139/2014 and Article 2(7) of Regulation (EU) 2018/1139.
The aerodromes which are referenced in the list are sources to be used for information only. Whilst every care has been taken in preparing the list below to avoid errors, the Agency makes no warranty as to the accuracy, completeness or currency of the content.
The Agency shall not be liable for any kind of damages or other claims or demands incurred as a result of incorrect, insufficient or invalid data, or arising out of or in connection with the use, copying, or display of the content, to the extent permitted by European and national laws.
The information contained in this list should not be construed as legal advice”.
Gli Articoli 4 e 5 del REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea sono i seguenti:
Articolo 2
Ambito di applicazione
7. Gli Stati membri possono decidere di esentare dal presente regolamento la progettazione, la manutenzione e la gestione di un aeroporto, nonché gli equipaggiamenti afferenti alla sicurezza utilizzati in tale aeroporto, se tale aeroporto gestisce un massimo di 10 000 passeggeri del trasporto aereo commerciale all'anno e non più di 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno, e purché gli Stati membri interessati garantiscano che tale esenzione non mette a repentaglio la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 33.
A decorrere dalla data indicata in tale decisione di esenzione, la progettazione, la manutenzione e la gestione dell'aeroporto interessato, e gli equipaggiamenti afferenti alla sicurezza, nonché i servizi di assistenza a terra e gli AMS in tale aeroporto non sono più disciplinati dal presente regolamento e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo.
Lo Stato membro interessato notifica senza ritardo alla Commissione e all'Agenzia la sua decisione di esenzione e le motivazioni per l'adozione della stessa.
Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione, se ritiene che tale esenzione da parte di uno Stato membro non rispetti le condizioni specificate al primo comma, adotta, atti di esecuzione recanti la sua decisione a tal fine. Non appena ricevuta notifica di tali atti esecuzione allo Stato membro interessato, tale Stato membro modifica o revoca senza ritardo la sua decisione di esenzione e ne informa la Commissione e l'Agenzia.
Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione e all'Agenzia le esenzioni che hanno concesso a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008.
Su base annuale, gli Stati membri provvedono ad esaminare i dati relativi al traffico degli aeroporti che beneficiano di un'esenzione a norma del presente paragrafo o dell'articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008. Se tale esame dimostra che, per tre anni consecutivi, uno di questi aeroporti ha gestito oltre 10 000 passeggeri del trasporto aereo commerciale all'anno o più di 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno, lo Stato membro interessato revoca l'esenzione concessa a tale aeroporto. In tal caso ne informa di conseguenza la Commissione e l'Agenzia.
L'Agenzia include nel repertorio di cui all'articolo 74 tutte le decisioni della Commissione e degli Stati membri notificatele ai sensi del presente paragrafo.
Articolo 4
Principi delle misure adottate a norma del presente regolamento
1. Nell'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri:
a) rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori prassi nel settore dell'aviazione, tenendo conto delle esperienze a livello mondiale nel settore, nonché dei relativi progressi scientifici e tecnici;
b) si basano sui migliori dati e analisi disponibili;
c) prevedono una reazione immediata alle cause accertate di incidenti, inconvenienti gravi e violazioni intenzionali della security;
d) tengono conto delle interdipendenze tra i vari settori della sicurezza aerea e tra la sicurezza aerea, la cibersicurezza e gli altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica;
e) nella misura del possibile, formulano i requisiti e le procedure in una forma che è basata sulle prestazioni e si focalizza sugli obiettivi da raggiungere e nel contempo consente modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi basati sulle prestazioni;
f) promuovono la cooperazione e l'uso efficiente delle risorse tra autorità a livello di Unione e di Stati membri;
g) adottano, ove possibile, misure non vincolanti, comprese le azioni di promozione della sicurezza; h) tengono conto dei diritti e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'aviazione civile, compresi quelli ai sensi della convenzione di Chicago.
2. Le misure adottate a norma del presente regolamento corrispondono e sono proporzionate alla natura e al rischio di ogni attività particolare cui si riferiscono. Nella preparazione e nell'adozione di tali misure, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri tengono conto, a seconda dell'attività in questione, di quanto segue:
a) se sono trasportate a bordo persone diverse dai membri dell'equipaggio e, in particolare, se tale operazione è aperta al pubblico;
b) la misura in cui terzi o beni a terra possano essere messi in pericolo dall'attività;
c) la complessità, le prestazioni e le caratteristiche operative degli aeromobili interessati;
d) lo scopo del volo, il tipo di aeromobile e il tipo di spazio aereo utilizzato;
e) il tipo, la portata e la complessità dell'operazione o dell'attività, inclusi, se del caso, le dimensioni e il tipo di traffico gestito dall'organizzazione o dalla persona responsabile;
f) la misura in cui le persone interessate dai rischi dell'operazione possano valutare tali rischi ed esercitare un controllo sui medesimi;
g) i risultati delle precedenti attività di certificazione e di sorveglianza.
Gestione della Sicurezza Aerea
Articolo 5
Programma europeo di sicurezza aerea
1. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia e degli Stati membri, adotta, pubblica e aggiorna, ove necessario, un documento che descrive il funzionamento del sistema europeo di sicurezza aerea, le norme, le attività e le procedure utilizzate per gestire la sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione conformemente al presente regolamento («programma europeo di sicurezza aerea»).
2. Il programma europeo di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali. Il programma europeo di sicurezza aerea descrive inoltre le procedure di elaborazione, adozione, aggiornamento e attuazione del piano europeo per la sicurezza aerea di cui all'articolo 6, in cui sono coinvolti da vicino gli Stati membri e le parti interessate