Nelle 66 pagine della Sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
sul ricorso numero di registro generale 2956 del 2020, proposto dalla società Gesac S.p.A., pubblicato il 09/11/2020, sembrerebbe mancare un qualche riferimento significativo al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, consente la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’Aeroporto di Pontecagnano ha valutato il merito “tecnico” del masterplan sottoposto alla Commissione di VIA, con riferimento al Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti-RCEA e della circolare Enac del 23.12.2011.
Le questioni ”tecniche”, elementi fondamentali ed imprescindibili per esprimere un qualsivoglia parere, ad esempio, tra le quali:
-il prolungamento della pista di volo di 367 m (sino a ragguagliare m 2.000) e realizzazione delle opere correlate;
-il potenziamento della pavimentazione della pista di volo esistente;
-la realizzazione Nuove R.E.S.A. in THR 23 ed in THR 05;
-l'ampliamento, riconfigurazione e potenziamento Piazzale Aeromobili (Apron EST) al fine di garantire un PCN di 40;
-l'adeguamento e potenziamento del raccordo Delta alla classe III C/D;
-la realizzazione dell’uscita veloce per l’immissione sul Piazzale Est;
-il livellamento ed adeguamento della portanza della STRIP/CGA;
hanno, forse, determinato una qualche deroga al citato Regolamento (UE) n. 39/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio?
L'opera infrastrutturale, l'aeroporto Costa D’Amalfi, sarà sottoposta, probabilmente ad un prossimo inizio lavori, con l'allungamenti pista e con “56 ettari di espropri ancora da intavolare e iniziare e che coinvolgono numerose abitazioni e terreni con attività per milioni di euro”, tuttavia, con riferimento al Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti-RCEA e della circolare Enac del 23.12.2011, la Sentenza del C.D.S. non sembrerebbe aver adeguatamente inquadrato quanto riferito da ENAC nel sito web alla pagina “Mappa dei Vincoli” - pagina in fase di aggiornamento -dove si evince:
“lo spazio circostante l’aeroporto deve essere considerato parte integrante dello stesso, poiché il terreno circostante e i manufatti all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale possono costituire importanti fattori limitanti. Il metodo per valutare l’impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all’interno del sedime o nelle sue vicinanze, è quello di definire particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all’uso.
Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In applicazione all'art 707 c.ma 5 del Codice della Navigazione, le zone da sottoporre a vincolo e le relative limitazioni sono riportate in apposite mappe Gli Enti locali, nell’ esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni delle mappe di vincolo”.
In sintesi, l'interrogativo da porre a margine della Sentenza del Consiglio di Stato, rimanda perciò non solo alle disposizioni e/o l'esistenza di qualche deroga al Regolamento UE 139/2014, ma anche all'analisi del Piano Limitazioni Ostacoli, alle attuali Mappe di Vincolo dei Comuni Aeroportuali e la loro correlazione con esistenti Piano di Rischio - Art. 707 del Codice di Navigazione ed alle dirette restrizioni.