La questione è tuttora aperta e il frenetico scambio epistolare tra ENAC e Comune di Parma sull'edificazione del “The Mall” alla ricerca di una qualche soluzione compatibile si intreccia con un masterplan che dovrebbe risolvere le supposte violazioni al Piano di Rischio, con esposti, denunce, richiesta danni e l'attivazione della procedura per il rinvio a giudizio per la delibera rilasciata dallo stesso Comune.
Ecco, comunque, due Interrogazione, una appena inoltrata ed una seconda del 2018.
Presentata dall'On. DAVIDE ZANICHELLI
al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Per sapere - premesso che:
L’aeroporto di Parma “Giuseppe Verdi” nasce nel primo dopoguerra, alle porte della città di allora, come campo volo di 800 metri di lunghezza. Ora, a distanza di oltre 70 anni, l’attuale pista è quasi inglobata nel tessuto urbano cittadino, con migliaia di edifici nelle immediate vicinanze e decine di migliaia di residenti;
Secondo il progetto presentato dalla Società incaricata della gestione è previsto l’allungamento della pista dagli attuali 2124 m. (misura da verificare, è tuttora aperto un esposto presso la Procura della Repubblica di Parma) fino a 2880 m. nonché la realizzazione di un terminal cargo in zona sud e hangar per aerei privati a fianco dell’attuale aerostazione.
Attualmente il problema non è percepito dalla popolazione in quanto l’attività dell’aeroporto è pressochè inesistente (dopo perdite di oltre 44 milioni di euro negli ultimi 11 anni di esercizio, molti dei quali costituiti da denaro pubblico), la differenza di impatto con la configurazione aeroportuale di domani, se verrà allungata la pista e implementato il terminal cargo, sarà principalmente dovuta alle diverse tipologie di velivoli ed alla frequenza dei loro movimenti nella zona.
Appare altresì evidente che al raddoppio dell’apertura alare corrisponda invece un impatto in termini di inquinamento acustico ed ambientale, di otto-dieci volte superiore in funzione delle maggiori potenze dei motori e dei relativi consumi di carburante.
Considerato che:
il 17 aprile 2020 la precedente Commissione VIA in proroga ha dato parere favorevole (https://va.
minambiente.it/File/Documento/402038) al Piano di sviluppo aeroportuale presentato da Enac relativo all’Aeroporto di Parma che prevede tra le altre cose l’allungamento della pista dagli attuali 2124 metri a m 2880;
in data 25 maggio 2020 si è insediata la nuova commissione VIA VAS che sostituisce la precedente, rimasta in carica per oltre dodici anni in proroga;
la pista di Parma è attualmente classificata in codice ICAO 4 C e il progetto prevede di portarla addirittura a livello 4 E, traffico di aerei di grosse dimensioni, con inevitabile rischio aereonautico;
è evidente che il progetto di un Piano di Sviluppo Aeroportuale, che preveda modifiche in ampliamento delle attuali infrastrutture aeroportuali anche di volo debba, già nel suo stato, risultare conforme alle prescrizioni aeronautiche regolamentari vigenti al momento della presentazione e che invece l’attuale Aeroporto di Parma continua ad avere un Piano di Rischio emesso in violazione delle cogenti prescrizioni dettate da Enac e risulta ancor oggi non compatibile per le aeree di tutela;
il Piano di Rischio di Parma presenta sin dal 2012 evidenti carenze riguardo la predisposizione delle Fasce di rispetto laterali C e D.
il fatto che la precedente Commissione VIA abbia tratto le proprie conclusioni, non solo in mancanza di un Piano di Rischi aeroportuale conforme alle prescrizioni di legge del vigente Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, ma addirittura in presenza di una conclamata valutazione negativa di Enac circa le soluzioni di panificazione urbanistica adottate nelle zone soggette a tutela aeronautica, costituisce un chiaro “vulnus” alla legittimità del parere stesso oltre che all’incolumità delle persone che vivono nelle adiacenze dell’aeroporto.
Si chiede di sapere:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza intenda adottare anche in autotutela.
Se il Ministro ritenga si sia tenuto conto dei vincoli e delle zone di tutela previste dal vigente regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ,
Martedì 7 agosto 2018, seduta n. 40
SPADONI, SCAGLIUSI, ZANICHELLI, DE GIROLAMO, DALL'OSSO, ASCARI, DEL GROSSO e SARTI.
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Per sapere – premesso che:
in data 28 febbraio 2012, con delibera n. 143/17 del commissario straordinario Ciclosi, è stato adottato il piano di rischio aeroportuale (articolo 707 del codice della navigazione decreto legislativo n. 96 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni relativo all'aeroporto di Parma Giuseppe Verdi;
tale delibera sancisce che «il Piano di Rischio Aeroportuale indica, nell'ambito delle aree ad esso assoggettate, i limiti di crescita del carico antropico, la disciplina di insediamento e ammissibilità delle nuove funzioni territoriali, con particolare riguardo alle attività che comportano elevata permanenza di persone ed a quelle non compatibili in quanto potenzialmente amplificatorie delle conseguenze di incidenti e possibile causa di incendio, esplosione e danno ambientale». La delibera continua: «i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo e atterraggio, se non coerenti con il Piano di Rischio» (delibera Ciclosi pagine 2 e 3);
solamente nel 2017, nel corso del processo istruttorio relativo al piano di sviluppo dell'aeroporto di Parma, la direzione pianificazione e progetti dell'Enac, è venuta a conoscenza dell'intenzione del comune di Parma di realizzare un centro commerciale in area prossima al sedime aeroportuale, e ricadente nelle zone di tutela laterale C e D del piano di rischio (lettera dell'Enac del 27 giugno 2018);
per le suddette aree laterali di tutela C e D, ad oggi, non è stato ancora predisposto il relativo piano di rischio e, inoltre, l'Enac ha dichiarato di non conoscerne l'entità in termini di incrementi volumetrici e di carico antropico associato;
nella suddetta lettera, l'Enac scrive altresì che, in una nota del 2016 (prot. n. 111801 del 31 ottobre 2016), la direzione operazioni nord ovest, territorialmente competente, evidenziava che «il parere è rilasciato ai soli fini di attestazione di compatibilità degli edifici in oggetto con la sicurezza della navigazione aerea e che, invece, la valutazione della conformità ai piani urbanistici territoriali, compreso il Piano di Rischio aeroportuale, resta in capo ai competenti uffici del Comune di Parma»;
sia il gruppo consiliare di opposizione Parma Protagonista in un'interrogazione
all'amministrazione comunale, sia Legambiente in un esposto alla procura di Parma, evidenzi a seguito di suddetta interrogazione, l'Enac ha dichiarato che: «non ha mai espresso alcun parere o approvazione sul presunto centro commerciale per gli aspetti riferibili al 5° comma dell'articolo 707 del codice della navigazione (piani di rischio).»;
la costruzione del centro commerciale è tuttora in corso –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se sia in possesso di informazioni su quando e con quali atti comune abbia adeguato il piano di rischio aeroportuale adottato nel 2012 all'aggiornamento del regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, come stabilito dalla delibera commissariale n. 143 del 2017 del 28 febbraio 2012;
se si sia tenuto conto dei vincoli e delle zone di tutela previste dal vigente regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, in particolare, laddove si stabilisce che sia evitata la realizzazione di insediamenti ad elevato affollamento quali i centri commerciali.